In una scuola della provincia di Vibo Valentia la Dirigente scolastica ha convocato un Collegio dei docenti ordinario nel mese di luglio e un’altra DS di un Istituto Comprensivo di Vicenza, sempre nel mese di luglio, ha convocato una docente a fare la presa di servizio.
In luglio i docenti hanno diritto alle ferie
Convocare i docenti nel mese di luglio dopo che hanno lavorato per un intero anno scolastico ed acquisito il diritto alla fruizione delle ferie e soprattutto per svolgere attività non deliberate dal Collegio nel piano annuale delle attività, è una pratica illegittima.
Come abbiamo già scritto recentemente, i docenti hanno diritto, nei mesi di luglio e agosto, a fruire, a loro scelta, di 36 giorni (32+4) di ferie escluse le domeniche e i giorni festivi.
Le ferie per i docenti di ruolo sono regolate ai sensi dell’art.13 del CCNL 2006-2009. Nello specifico per i docenti di ruolo da più di tre anni, si applica il comma 2 della su citata norma contrattuale, in cui è disposto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per i docenti di ruolo neoassunti e quelli di ruolo nel primo triennio, si applica il comma 3 dell’art.13 del CCNL scuola, in cui è specificato che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
Ai sensi dell’art.14 del contratto sono concessi a tutti i docenti di ruolo le 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Per quanto detto, il docente di ruolo da oltre un triennio fruisce di 36 giorni di ferie da prendersi di fatto nei soli mesi di luglio e di agosto e quello di ruolo entro il triennio di 34 giorni.
È utile chiarire che le ferie sono un diritto e “devono” essere concesse dal datore di lavoro, il docente ha il diritto di fruirle per intero senza interruzioni causate per decisioni unilaterali del dirigente scolastico.
Il caso della docente di Vicenza
Una docente di scuola primaria comune con contratto a tempo indeterminato, titolare presso un I.C. di Vicenza, per l’anno scolastico 2018/2019 ha usufruito dell’art. 36 del CCNL scuola 2006/2009 che le ha permesso di svolgere una supplenza su grado di istruzione diverso rispetto al ruolo di appartenenza con contratto a tempo determinato dal 25/09/2018 al 30/06/2019 presso un Istituto Comprensivo della città dove risiede insieme alla famiglia.
La docente in prossimità della scadenza del contratto a tempo determinato è stata contattata telefonicamente dalla segreteria della scuola titolarità, che imponeva, come ordine di servizio della Dirigente scolastica, la presa di servizio a Vicenza per il giorno 01/07/2019
In buona sostanza la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Vicenza ha imposto un ordine di servizio per la presa di servizio, con obbligo a restare a disposizione della scuola per una settimana. A tale ordine di servizio non è stato dato un piano di lavoro per iscritto o un piano annuale delle attività deliberato dal Collegio docenti.
La Flc Cgil di Vicenza definisce la condotta della Dirigente scolastica illegittima soprattutto nel trattenere la docente per un’intera settimana a scuola nel mese di luglio per farle fare lavori di carattere amministrativo e burocratico.
Il caso del Collegio convocato a metà luglio
In provincia di Vibo Valentia una Dirigente scolastica impegnata come Presidente negli esami di Stato 2018/2019, ha atteso la loro conclusione per convocare, in pieno mese di luglio, il Collegio docenti ordinario. Nel piano annuale delle attività non era stato deliberato nessun collegio per i mesi di luglio e agosto, ma, a quanto pare, la decisione di fissarlo a metà luglio è stata unilaterale. Anche in questo caso si tratta di una convocazione illegittima, almeno che non sussistano i motivi dell’urgenza e della straordinarietà.