Categorie: Mobilità

Docenti in esubero spostati d’ufficio? Per la Cisl Scuola tutto da decidere

Nessun docente soprannumerario potrà essere spostato di su posti o classi di concorso diverse da quella di titolarità senza che si sia trovato l’accordo, al termine di una trattativa, tra la parte pubblica ed i sindacati: la precisazione è giunta il 30 dicembre dalla Cisl Scuola, dopo l’allarmante articolo di un quotidiano specializzato anche in tematiche scolastiche nel quale si paventava la seria possibilità di vedere ricollocati d’ufficio i docenti in esubero anche su posti o classi di concorso diverse da quella di titolarità. Il tutto con provvedimenti assunti al di fuori della contrattazione sulla mobilità. Ma per il sindacato guidato da Francesco Scrima questa interpretazione del “Regolamento relativo alla rete scolastica e alla gestione del personale”, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 dicembre, sarebbe errata.
Attraverso una secca nota la Cisl Scuola sottolinea che il Regolamento “ “nell’indicare  alcune ipotesi di utilizzo del personale in esubero (art. 25, comma 2), afferma in modo esplicito che ‘le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma sono definite in sede negoziale’. E’ al ‘tavolo contrattuale’ ’  sulla mobilità (tuttora in corso), quindi, che la materia dovrà essere affrontata: a detto ‘tavolo’ – sottolinea il sindacato -, che deve disciplinare le operazioni di trasferimento o passaggio aventi carattere definitivo”.
Quel che potrebbe però far preoccupare i docenti privi di titolarità è il testo antecedente a quello citato dalla Cisl Scuola: qualora si “determinino situazioni di esubero di personale docente con contratto a tempo indeterminato – si legge nella parte iniziale dell’art. 25 sull’utilizzo del personale – lo stesso è utilizzato prioritariamente nell’ambito della scuola di titolarità e, in subordine, in ambito provinciale, su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o classe di concorso affine. Il medesimo personale, in via subordinata, è utilizzato su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento, anche in diverso grado di istruzione e nella scuola dell’infanzia, o su posto di sostegno, per il quale è in possesso di abilitazione o di titolo di studio coerente. Lo stesso personale viene posto in mobilità professionale qualora sia in possesso di abilitazione o di idoneità per altra classe di concorso o altro posto; si procede, altresì, al trasferimento su posto di sostegno – conclude l’art. 25 – qualora in possesso del previsto titolo di specializzazione”.
Da una prima lettura del testo sembrerebbe proprio che per i soprannumerari, anche se privi di altre abilitazioni, sia finito il tempo delle disposizioni ad oltranza all’interno dell’istituto: stavolta il Ministero dell’istruzione sembrerebbe proprio intenzionato a trovare una collocazione. A costo di trovare una “classe di concorso affine”. L’intento è chiaramente di dire basta a quei non rari casi di docenti che da diversi anni, anche un ventennio, sono rimasta “fermi” nella propria scuola perché impossibilitati a trovare altra collocazione all’interno del pur vasto panorama della scuola italiana.
Per il sindacato, però, gli insegnanti soprannumerari non potranno essere spostati arbitrariamente su altri insegnamenti. E nemmeno se “affini” alla propria abilitazione.. “La Cisl Scuola – conclude la nota – farà valere le proprie ragioni, che la vedono assolutamente contraria rispetto a qualunque ipotesi di assegnazione a posti o classi di concorso di natura diversa da quello di titolarità, o addirittura in altro grado di istruzione”. Il messaggio è chiaro (soprattutto al Miur): nessuna forzatura sul destino professionale dei docenti italiani. Basterà per frenare la ventata di novità imposte da viale Trastevere attraverso il Governo?
 
Alessandro Giuliani

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