Una nostra lettrice ci scrive chiedendo se essendo in part time con 12 ore di servizio alla settimana, dovrà svolgere solo i 2/3 delle ore di Collegio docenti previsti nel piano annuale delle attività.
Per i docenti, l’art. 39 del CCNL Scuola prevede che la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.
Il tempo parziale può essere realizzato:
L’art. 39 del CCNL Scuola 2006/2009 dispone, al comma 10, che il trattamento economico del personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
La normativa contrattuale sul lavoro a tempo parziale riferita ai docenti in par time prevede, ai sensi dell’art.39, comma 8 del suddetto CCNL, anche l’esclusione dell’insegnante dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, nè può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nel secondo periodo del comma 8 dell’art.39 del CCNL scuola è scritto: “Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno“.
Su questo particolare comma contrattuale è intervenuta anche una sentenza, la n. 7320 del 14 marzo 2019 della Suprema Corte di Cassazione che, tra l’altro, fa chiarezza proprio in merito alla quantificazione delle ore funzionali all’insegnamento dovute dai docenti in regine di part time.
In buona sostanza la Cassazione afferma che un docente in situazione di part time deve svolgere per intero tutti i Collegi docenti e tutti i colloqui scuola famiglia, come fanno i docenti a tempo pieno.
Concludiamo rispondendo alla nostra lettrice, dicendo che il docente part time partecipa, al pari di quello a tempo pieno, ovvero senza alcuna riduzione oraria proprorzionale alle ore di insegnamento, alle riunioni del Collegio docenti e allo svolgimento di scrutini ed esami.
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