I docenti posti in quarantena possono svolgere la propria attività didattica a distanza. Lo chiarisce una nota del Ministero dell’Istruzione diffusa nel pomeriggio del 26 ottobre.
Fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, riporta la nota ministeriale, benché il periodo di quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.
Il Ministero, infatti, ha emanato una nota di accompagnamento all’ipotesi di contratto sulla didattica distanza sottoscritto da alcuni sindacati.
La nota pone attenzione alla condizione del personale docente collocato in QSA in seguito a formale provvedimento dell’autorità sanitaria, o posto in isolamento fiduciario, nei casi in cui siano stati rilevati, nelle sezioni o nelle classi, casi di bambini, alunni o studenti positivi al virus COVID-19.
Infatti, le ordinarie prestazioni lavorative, nel caso specifico della professione docente, si sostanziano nelle attività di Didattica digitale integrata, al fine di garantire – in assenza di un effettivo stato di malattia certificata – la realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli allievi.
Per il docente, ricorda il Ministero, l’eventuale prestazione lavorativa a distanza è da correlarsi alla condizione della classe o delle classi di cui il docente medesimo è titolare e alle possibilità organizzative delle istituzioni scolastiche, da verificare, da parte del dirigente scolastico, in riferimento alle situazioni effettive, con la possibilità di completare l’orario di servizio in attività di potenziamento o di supporto alla didattica.
Ecco perchè se l’intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente stesso, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di didattica digitale integrata sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell’Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.
Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà la propria attività in didattica digitale integrata.
Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe.
La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell’organico dell’autonomia in servizio presso l’istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l’attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesseall’insegnamento curricolare.
Per quanto riguarda invece i docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l’alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe.
I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.
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