Ha suscitato diversi commenti il nostro articolo sulle perplessità di alcuni senatori ad avallare la richiesta trasversale, tramite emendamenti al D.L. 22 sulla Scuola, di assumere in ruolo decine di migliaia di docenti senza prove concorsuali e nemmeno l’abilitazione all’insegnamento: tanto che negli ultimi 26 anni non era mai capitato.
C’è chi ha detto che si tratta di una situazione di emergenza, anche sociale, è quindi sarebbe una decisione più che giustificabile; c’è chi rivendica la Commissione europea e le sue indicazioni contro l’abuso di precariato; c’è chi dice che sarebbe indegno, perché la scuola tornerebbe indietro di decenni con tanti saluti alla meritocrazia.
Tra i politici più favorevoli all’assunzione senza far passare i candidati per i concorsi tradizionali, quindi contrario alle tre procedure approvate dal CdM con lo stesso Decreto Scuola n. 22, c’è il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega. Il leghista ritiene che la scelta del docente precario possa prescindere anche dall’abilitazione, poiché questa si acquisirebbe dopo la sua individuazione.
“L’abilitazione – spiega Pittoni – si può conseguire anche nel corso dell’anno di prova. Il possesso dell’abilitazione, ai sensi della normativa comunitaria e della legislazione nazionale, è condizione “per esercitare la professione docente”, ma non per insegnare saltuariamente o comunque senza rapporto di lavoro a tempo indeterminato, perché in tali casi è richiesto solo il titolo di studio valido per l’accesso a un determinato insegnamento”.
Secondo Pittoni, anche a norma di legge “il conseguimento dell’abilitazione, pertanto, non è condizione per partecipare alle diverse forme di reclutamento, quali i vari tipi di concorso o le graduatorie finalizzate all’accesso all’impiego tanto a tempo determinato quanto a tempo indeterminato. È invece necessario che il suddetto titolo professionalizzante sia conseguito nel corso o al termine della procedura di reclutamento a tempo indeterminato”.
“Nella recente legislazione – continua il senatore vicino a Matteo Salvini – l’esempio più eclatante è costituito dal Fit, previsto come sistema ordinario di reclutamento concorsuale dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, varato a seguito di parere conforme di tutti gli organi di controllo a ciò deputati. In tale sistema l’abilitazione veniva conseguita dopo un anno di percorso formativo accademico, che era riservato a coloro che superavano la procedura concorsuale: quindi l’abilitazione veniva conseguita dopo il superamento del concorso e rientrava nei tre anni del periodo di formazione e prova antecedente alla definitiva conferma in ruolo”.
Ora, è vero che il Fit non teneva conto dell’abilitazione, ma il suo svolgimento prima di arrivare all’immissione in ruolo era conseguente comunque ad una procedura concorsuale selettiva.
Quella selezione che invece diversi senatori (appartenenti a partiti politici all’opposizione e della stessa maggioranza) non vogliono considerare: alcune richieste, su cui la VII commissione si dovrà esprimere la prossima settimana sono infatti quelle di arrivare all’individuazione per l’immissione in ruolo direttamente anche dalla terza fascia d’istituto. Quindi, con il solo possesso della laurea.
Pittoni ha anche tenuto a dire che il piano straordinario d’assunzione di docenti precari della Lega “è una proposta ordinamentale, quindi non comporta oneri aggiuntivi per la finanza statale. I posti da assegnare sono già costituiti in organico di diritto e occupati fino al 31 agosto da personale in quiescenza dal 1° settembre 2020 o da supplenti annuali che, per definizione, ricevono lo stipendio al livello iniziale della carriera per l’intero arco dell’anno scolastico. E pressoché identiche sono le ritenute previdenziali e assistenziali tra personale di ruolo e personale non di ruolo”.
Il senatore leghista ammette che “certamente l’assunzione – sia che avvenga tramite graduatoria che tramite concorso ordinario o straordinario – comporta un incremento di spesa allorché il suddetto personale, superato il periodo di prova, presenti domanda di ricostruzione della carriera; non comunque legato al tipo di procedura. Tale incremento – conclude Pittoni – è previsto in bilancio a seguito delle disposizioni in materia concorsuale della legge n. 159/2019 e approvato in sede di autorizzazione a bandire le procedure concorsuali”.
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