Nessun obbligo per i docenti di presentarsi a scuola durante i mesi estivi.
E’ quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 23934/2020, pronunciandosi su un ricorso della provincia autonoma di Bolzano e di un istituto secondario di secondo grado di quella provincia.
La Corte ha ricordato che – se è vero che i docenti, detratto il periodo di ferie, vanno comunque considerati in servizio durante i mesi estivi – è altrettanto vero che gli stessi non hanno alcuna necessità dì offrire la propria prestazione e di presentarsi a scuola.
Inoltre, per la peculiarità del sistema scolastico, è del tutto pacifico che durante i mesi estivi non è previsto lo svolgimento della didattica frontale generalizzata e che le stesse “attività didattiche” ordinarie (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate) non vengono espletate in tale periodo.
Com’è noto, gli obblighi dei docenti si distinguono in attività di insegnamento in senso stretto e attività funzionali all’insegnamento, tra le quali vanno annoverate, oltre alla preparazione delle lezioni e alla correzione dei compiti, le attività di carattere collegiale, come scrutini, riunioni e programmazioni.
L’art. 74 del Testo Unico della Scuola stabilisce che allo svolgimento delle lezioni devono essere dedicati almeno 200 giorni.
Com’è noto, il calendario scolastico viene deciso a livello regionale, con facoltà per gli istituti scolastici di discostarsene, fermo restando il rispetto del numero di giorni ivi previsti.
Le attività didattiche in senso lato, invece, iniziano il 1° settembre di ogni anno per terminare il 30 giugno (“le attività didattiche comprensive di scrutini ed esami e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità” (art. 74, comma 2, D. Lgs. n. 297/1994).
Nessun obbligo di presenza a scuola durante il periodo estivo, anche se non si è in ferie.
La Corte ha opportunamente ricordato che comunque la normativa distingue tra docente in ferie e docente a disposizione, riconoscendo al solo docente in ferie il diritto al rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede, mentre nessuna indennità è dovuta al docente non in ferie.
Si pensi a un ricorso di uno studente bocciato, a seguito del quale il consiglio di classe sia costretto a riunirsi di nuovo per ripetere gli scrutini.
In questo caso, mentre chi si trovava formalmente in ferie avrà diritto al rimborso delle spese documentate, nulla spetterà al docente che abbia già usufruito delle ferie o che comunque non aveva chiesto le ferie nel periodo considerato.
In questi giorni, si sono moltiplicate voci su un eventuale recupero durante i mesi estivi a favore degli alunni penalizzati dalla DAD.
Fermo restando che il neo-ministro dell’Istruzione ha precisato che non si tratta certo di una priorità e senza voler affrontare in questa sede tale problematica, certamente la sentenza della Cassazione serve a ricordare che – a legislazione vigente – nessun obbligo di rientro a scuola durante l’estate può essere imposto ai docenti.
Sarebbe forse possibile modificare tali regole con un apposito intervento legislativo, che entrerebbe comunque a gamba tesa su una materia regolata dal contratto (i docenti sono obbligati a chiedere le ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche).
Resta da aggiungere che non si tratterebbe certamente di un provvedimento a costo zero, in quanto occorrerebbe tenere conto quanto meno che – tranne qualche eccezione – i docenti precari vengono assunti con contratto fino al 30 giugno, per cui un’eventuale continuazione delle attività didattiche dopo tale data comporterebbe le proroga di migliaia di assunzioni.
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