Con la nota prot. n. 2359 del 29 marzo scorso, indirizzata ai direttori generali degli uffici scolastici regionali, la Direzione generale per il personale scolastico del Miur ha fornito indicazioni in merito all’assegnazione della sede provvisoria per il personale docente parzialmente inidoneo per motivi di salute da inquadrare nei profili professionali di assistente tecnico e di assistente amministrativo.
Dopo una prima fase di individuazione del personale in questione, si è entrati nel vivo della fase successiva, che consiste appunto nell’assegnazione della sede provvisoria per il corrente anno scolastico, previa sottoscrizione di apposito contratto, al fine della partecipazione alle operazioni di mobilità, allo scopo della attribuzione della sede di titolarità, a decorrere dal 1° settembre 2012.
In particolare, con riferimento a coloro che hanno presentato la domanda esprimendo la preferenza ad essere inquadrato nei ruoli Ata in provincia diversa rispetto a quella di servizio, il Miur sottolinea che l’accoglimento delle istanze da altra provincia non deve ingenerare situazioni di soprannumerarietà ed è, comunque, subordinato alla preventiva sistemazione di tutto il personale già in servizio nella provincia medesima.
Sui posti accantonati, secondo le consistenze indicate all’atto della assegnazione dei contingenti provinciali per le immissioni in ruolo, sono stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato. Di conseguenza, i dirigenti scolastici dovranno revocare le nomine dei supplenti temporanei, senza soluzione di continuità rispetto all’assunzione in servizio del personale docente inidoneo.
L’operazione di immissione nel ruolo Ata dovrà obbligatoriamente essere registrata sul Sidi, a cura dei Dirigenti scolastici e contestualmente all’assunzione in servizio, attraverso la funzione "Assunzioni (gestione corrente) => Gestione assunzioni a tempo Indeterminato => Acquisire immissione in ruolo", selezionando la seguente causale: "legge n. 111 del 15/7/2011 art. 19 comma 12".
Alla nota è allegato anche il modello di contratto che deve essere sottoscritto dall’interessato e dal dirigente scolastico della sede provvisoria di assegnazione. La sottoscrizione del contratto perfeziona l’inquadramento nel ruolo del personale Ata. Il contratto deve poi essere inviato, a cura della scuola, al competente ufficio del Ministero dell’economia e delle finanze.
Le indicazioni di cui sopra – conclude la nota ministeriale – si riferiscono al personale che all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 111/2011 si trovava già in utilizzazione in qualità di docente dichiarato permanentemente inidoneo all’espletamento alla funzione docente, ma idoneo ad altre mansioni. Per il personale dichiarato inidoneo all’insegnamento successivamente all’entrata in vigore di tale legge, si provvederà all’assegnazione della sede provvisoria anche in corso d’anno ed anche in soprannumero rispetto all’organico provinciale, tenuto conto che lo stesso personale, qualora intenda chiedere l’inquadramento nei profili Ata, deve presentare la relativa istanza nel termine di 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, formulata dal competente organo sanitario.