Una nota del 1° agosto chiarisce alcuni aspetti riguardanti l’attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013, riguardanti il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti.
La nota chiarisce, in particolare, che per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti successivamente al 1° gennaio 2014, ovvero a seguito di nuova visita collegiale, il transito, a domanda, nei profili professionali del ruolo Ata, avverrà con decorrenza giuridica dall’anno scolastico in cui viene dichiarata l’inidoneità, con raggiungimento della sede di titolarità a decorrere dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello nel corso del quale viene prodotta la domanda ai sensi del vigente CCNI sulla mobilità.
Tale personale docente, in attesa di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e tecnico, nell’anno scolastico nel corso del quale viene dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può, a domanda, continuare ad essere utilizzato nell’istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse all’attuazione del P.O.F. in attesa dell’assegnazione della sede definitiva di titolarità nel ruolo del personale Ata.
La nota contiene, infine, un’altra precisazione: il personale docente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute, può chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata. A tal fine dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro individuale di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta, all’esito della visita, in qualunque momento durante l’assenza per malattia purchè almeno due mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del CCNL 29 novembre 2007.
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