Alunni

Docenti, è lecito comunicare i voti dei compiti davanti a tutta la classe? Sì del Garante

Quando un insegnante riporta in classe i compiti svolti dagli alunni, fa bene a scandire i voti o i giudizi assegnati ad alta voce, dall’alto verso il basso scorrendo il registro di classe? In parole povere, è lecito che i docenti comunichino i voti dei compiti davanti a tutta la classe?

Sicuramente sì, perché si tratta di informazioni pubbliche, non soggette ad alcun vincolo, se non nell’adottare delle accortezze in presenza di alunni con problemi accertati di apprendimento, anche laddove vi siano deficit di lievi entità. La modalità, incentrata sulla massima trasparenza, è prevista dal Garante della privacy.

Il Garante: serve più consapevolezza dei propri diritti e doveri

Il Garante, che ha ritenuto utile fornire chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali all’interno delle scuole, anche allo scopo di sviluppare nella comunità scolastica (che include alunni, famiglie e personale della scuola) una sempre maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri, ribadisce che le valutazioni “dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici”.

“Le informazioni sul rendimento scolastico – sostiene ancora il Garante – sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell’istruzione”.

Attenzione però a non fare differenze

Lo stesso Garante, tuttavia, ha precisato che, in sede di riempimento dei cosiddetti “quadri” sugli esiti degli scrutini, è opportuno, nel pubblicare i “voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l’istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente”.

Pertanto, all’esterno non deve esserci traccia delle diverse modalità di somministrazione del compito e delle conseguenti valutazioni differenziate. Come non devono essere palesate eventuali utilizzazioni di misure compensative e dispensative, adottate in particolare con gli allievi con accertati e certificati Disturbi specifici dell’apprendimento.

Alessandro Giuliani

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