Una delle prassi più diffuse tra gli insegnanti è quella di prelevare gli studenti dalle proprie classi, durante l’ora di un’altra disciplina, per sottoporre lo studente, in un’altra aula, all’interrogazione. Si tratta di una pratica illegittima.
Un genitore di una studentessa di un liceo scientifico calabrese ci chiede se è legittimo il comportamento della docente di matematica e fisica della figlia.
La docente di matematica e fisica entra nella classe e, rivolgendosi agli studenti esclama: “Da questo momento le interrogazioni di matematica e fisica avverranno in qualsiasi momento, in qualsiasi ora, in qualsiasi giornata, escluso il mercoledì. Questo vuol dire che io vi prelevo dalla classe anche se non è ora mia e vi faccio interrogazioni in altre classi. Morale della favola, o vi mettete studiare, oppure vi lascio la materia”.
Il discorso della docente non solo è poco edificante dal punto di vista deontologico, ma è fortemente illegittimo. Oltretutto la docente, in caso di denuncia da parte dei genitori al Dirigente scolastico, rischierebbe anche la sanzione disciplinare.
Un docente non può prelevare gli studenti, durante le ore di altre discipline, condurli in altre classi (dove presumibilmente la docente dovrebbe fare la sua ora di lezione) per sottoporli a interrogazione. Si tratta di una pratica illegittima e, ancora più illegittimo, sarebbe registrare, sul registro online, l’interrogazione in altra ora o addirittura in altro giorno. Una registrazione di un’interrogazione fatta il 27 maggio nell’ora X e nell’aula Y, non può poi essere registrata in data 25 maggio all’ora Z e nell’aula giusta, si tratta di un reato penale che va sotto il nome di falso ideologico.
La compilazione del registro elettronico è una cosa molto delicata e non bisognerebbe dimenticare che le operazioni digitali sono sempre tracciabili. Per questo è sconsigliato registrare alcuni voti in giorni ed ore in cui in realtà non si è effettuata l’interrogazione o non si è svolta la verifica. Un comportamento del genere potrebbe comportare, in casi di contenzioso e in situazioni particolari, il rischio di una denuncia per falsità ideologica.
L’art. 479 del codice penale punisce il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta in un atto pubblico fatti non veritieri. La Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 4 giugno 2014, n. 23237 condanna un docente, ai sensi dell’art.479 del codice penale, per avere attribuito un voto negativo ad un alunno nel giorno in cui lo stesso alunno era assente, la stessa cosa potrebbe capitare all’incauta docente di matematica e fisica che preleva gli alunni dalle classi, in qualsiasi momento e in qualsiasi ora, per interrogarli, per poi mettergli voti in giornate e in ore in cui l’interrogazione non c’è stata.
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