Non convince molto la recente nota firmata personalmente dal ministro Valditara sulla possibilità che, in futuro, il personale scolastico oggetto di episodi di violenza venga rappresentato in giudizio dalla Avvocatura dello Stato.
Preliminarmente va detto che la norma che consente ai dipendenti pubblici di ottenere il patrocinio gratuito della Avvocatura non è particolarmente recente e risale al 1933, essendo contenuta in Regio Decreto a firma di “Sua Maestà il Re”, del Capo del Governo Mussolini e del Ministro di Grazia e Giustizia De Francisci” (così si legge nella GU il cui provvedimento venne pubblicato).
Nulla di nuovo, dunque, sotto il sole: anche senza la nota del ministro Valditara la disposizione potrebbe essere tranquillamente applicata.
Ma le “stranezze” non finiscono qui, stando anche alle informazioni che abbiamo raccolto presso alcuni esperti del settore.
Il Ministro, infatti, dice che d’ora in avanti il docente oggetto di un episodio di violenza potrà essere rappresentato dalla Avvocatura dello Stato, ma non è affatto chiaro come questo possa avvenire.
Proviamo a fare un caso pratico.
L’insegnante X, mentre svolge la sua lezione, viene malmenata da uno studente. In che modo potrà intervenire l’Avvocatura?
Allo stato attuale potrà farlo solo dopo che l’episodio sia diventato oggetto di una indagine della autorità giudiziaria che, a sua volta, potrà aprire il caso solo a seguita di una querela della parte offesa, cioè l’insegnante stessa.
Ma anche così va chiarito un altro punto: ma perché mai l’insegnante parte offesa dovrebbe aver bisogno di essere assistita da un legale?
Quasi certamente non in sede penale ma solo nel caso in cui decidesse di costituirsi parte civile.
A quel punto, finalmente, l’Avvocatura potrebbe intervenire.
Possibilità che, peraltro, esiste già oggi.
In ogni caso la nota del Ministro chiarisce fin da ora che le richieste di patrocinio da parte della Avvocatura dovranno essere esaminate e vagliate e non è detto che venga accolte in moto automatico.
E a questo punto sorge un altro problema: l’insegnante che decide di chiedere l’intervento dell’Avvocatura deve attenderne la decisione che – se non arrivasse in tempi congrui – potrebbe di fatto inficiare la possibilità di presentare la querela in modo autonomo facendosi assistere da un legale di propria fiducia (la querela, infatti, va presentata normalmente entro 3 mesi da quando si è verificato il fatto).
Osserva in proposito il nostro esperto Dino Caudullo: “La procedura è in effetti abbastanza farraginosa. L’amministrazione deve avanzare la richiesta di patrocinio per il proprio dipendente (quindi il dirigente scolastico invia la richiesta all’Usr, il quale la gira al Ministero che a sua volta la inoltra all’Avvocatura generale oppure è sufficiente la trasmissione all’avvocatura distrettuale da parte del dirigente scolastico, e sarà poi cura dell’avvocatura distrettuale inoltrare il tutto alla generale?) e l’Avvocato generale ne deve riconoscere l’opportunità”.
Nel concreto, ad ogni modo, è probabile che sarà la stessa Avvocatura, nelle prossime settimane a fornire qualche chiarimento in più.
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