Politica scolastica

Docenti motoria alla primaria, bisognerà svolgere un concorso per titoli ed esami: come si accede [TESTO DDL]

Promozione dell’educazione motoria nella scuola primaria”: è questo il titolo della proposta di legge di Marin, presentata il 26 settembre in Commissione Cultura della Camera. Ora, il nostro giornale fornisce ai propri lettori il testo completo del ddl, estrapolato dal sito internet della Camera dei Deputati, redatto dal Popolo della Libertà (prima firma dell’on. Marco Marin) e presentato da un relatore del Movimento 5 Stelle (il campione olimpionico di Judo on. Felice Mariani) al fine di “contrastare obesità e sedentarietà e l’eccessiva esposizione ai media interattivi digitali”.

I riferimenti alla Buona Scuola e lo svolgimento del concorso

Ebbene, nel documento si fa diretto riferimento alla Legge 107/15, in particolare al comma 20, in base al quale “a decorrere dall’a.s. 2019/2020, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del ruolo del personale docente di educazione motoria”.

La Buona Scuola, infatti, già prevedeva di introdurre nella scuola primaria una figura professionale esperta di attività motoria.

I relatori del ddl A.C. 523 fanno notare che “non è, tuttavia, esplicitato il riferimento alla scuola primaria. Sembrerebbe opportuno, peraltro, esplicitare se l’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria potrà essere impartito esclusivamente da personale docente appartenente al suddetto ruolo”.

In ogni caso, “per accedere al medesimo ruolo è richiesto il superamento di un concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i soggetti in possesso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive “specializzati””.

I titoli d’accesso

Nel progetto di legge si ricorda anche che “in base all’art. 4 del Regolamento emanato con DM 270/2004, i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale. Pertanto, occorre fare riferimento alla Classe di scienze delle attività motorie e sportive (L-22)”.

Viene poi segnalato che “la locuzione “specializzati” riferita a soggetti già in possesso di laurea specifica – e presumibilmente utilizzata in maniera atecnica per sottolineare la differenza con gli insegnanti “generalisti” – non sembrerebbe avere una natura sostanziale.

Al concorso possono partecipare, altresì, i soggetti in possesso di diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica”.

Le equiparazioni dei titoli di studio

“Al riguardo, si ricorda che la L. 136/2002 ha sancito l’equiparazione, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali, dei diplomi (triennali) in educazione fisica rilasciati dall’Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma (ISEF) e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell’art. 28 della L. 88/1958, alle lauree (di primo livello) afferenti alla classe 33 – Scienze delle attività motorie e sportive, istituita ai sensi del DM 509/1999”.

Il disegno di legge ricorda poi che “successivamente alla nuova definizione delle classi di laurea ai sensi del DM 270/2004, la tab. 2 del D.I. 11 novembre 2011, emanato in attuazione dell’art. 17 della L. 240/2010, ha equiparato alle lauree (di primo livello) della nuova classe L-22, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, sia il diploma universitario (triennale) in scienze motorie (di cui alla L. 341/1990), sia le lauree conseguite ai sensi del DM 509/1999 (classe 33)”.

Serve l’abilitazione

Pertanto, “il requisito di partecipazione comune alle due categorie di soggetti è il conseguimento dell'”abilitazione all’insegnamento di educazione motoria“. Per i promotori del ddl, tuttavia “occorrerebbe un chiarimento”, perché “a legislazione vigente sono previste classi di abilitazione specifiche unicamente per l’insegnamento di scienze motorie e sportive nella scuola secondaria”.

“In particolare, per l’insegnamento di scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di primo grado è richiesto, in base al DPR 19/2016, il possesso dell’abilitazione nella classe A-49 (alla quale possono accedere i soggetti in possesso di diploma ISEF, di laurea specialistica della classe LS 53-Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, LS 75- Scienze e tecnica dello sport, LS 76-Scienze e tecniche delle attività motorie preventive, e adattative, o di laurea magistrale della classe LM 47-Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; LM 67-Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate; LM 68-Scienze e tecniche dello sport), ovvero dell’abilitazione nella pregressa classe 30/A “Educazione fisica nella scuola media””.

Anche per la scuola primaria?

Si ricorda anche che “per l’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado è richiesto, in base al medesimo DPR 19/2016, il possesso dell’abilitazione nella classe A-48 (alla quale possono accedere i soggetti in possesso dei medesimi titoli di studio già indicati per la classe A-49), ovvero dell’abilitazione nella pregressa classe 29/A “Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado””.

Sarebbe anche opportuno “chiarire se per l’accesso al concorso è comunque necessaria l’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria, nonché se la disciplina dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso al ruolo del personale docente di educazione motoria sia quella generale per l’accesso ai ruoli per l’insegnamento nella scuola primaria”.

Cosa dice il Testo Unico

Per quanto concerne i concorsi per l’insegnamento nella scuola primaria, l’art. 400 del d.lgs. 297/1994 dispone che i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza (ora, a seguito delle modifiche implicitamente derivanti dall’art. 4, co. 1-quater, lett. c), del D.L. 87/2018 L.96/2018) biennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel periodo di riferimento. L’indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell’ambito della regione di un’effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento”.

In base all’articolo 5, quindi, lo stato giuridico ed economico dell’insegnante di educazione motoria è il medesimo di quello degli altri docenti della scuola primaria.

L’orario di servizio è pari a 22 ore settimanali

Affrontando il tema delle ore settimanali d’insegnamento, il ddl “segnala che, in base all’art. 28 del CCNL 29 novembre 2007 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, richiamato dall’art. 28 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2016- 2018, gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento”.

“In particolare, per gli insegnanti di scuola primaria, l’orario di insegnamento è pari a 22 ore settimanali, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento si aggiungono 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati”.

Di fatto, al docente di attività motoria si chiederebbe lo stesso impegno settimanale di un collega che opera oggi nella scuola primaria.

La normativa derivante dalla Legge 107/15 prevede anche una quota parte di “potenziamento” per la disciplina: “si ricorda, per completezza, che l’art. 1, co. 616, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha disposto che il 5% dei posti per il potenziamento (previsti dalla L. 107/2015 e destinati, fra l’altro, in base all’art. 1, co. 7, lett. g), al potenziamento delle discipline motorie e allo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport) è destinato alla promozione dell’educazione motoria nella scuola primaria”.

“Al riguardo, il rappresentante del Governo ha fatto presente, il 19 luglio 2018, alla Camera, in sede di risposta all’interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00182, che la previsione sarà attuata a partire dall’a.s. 2019/2020, per dare alle scuole il tempo necessario per aggiornare il Piano triennale dell’offerta formativa, inserendovi specifiche attività di potenziamento per le discipline motorie. La definizione delle modalità di insegnamento è rimessa alle singole istituzioni scolastiche, che vi provvedono nell’ambito del “piano dell’offerta formativa””.

Le discipline previste

Viene quindi sottolineato che “in base al combinato disposto dell’art. 2 del DM 254/2012 e delle Indicazioni nazionali, nella scuola primaria le discipline di insegnamento sono: italiano; lingua inglese; storia; geografia; matematica; scienze; musica; arte e immagine; educazione fisica; tecnologia (oltre a Cittadinanza e Costituzione – insegnamento previsto dal D.L. 137/2008-L. 169/2008, inserito nell’area disciplinare storico-geografica – e, per gli alunni che se ne avvalgono, religione cattolica).

Il docente di sostegno affianca il collega di motoria

L’articolo 3 dispone che, nelle classi in cui sono presenti alunni con disabilità, è comunque prevista la figura dell’insegnante di sostegno, che svolge funzioni di supporto all’insegnante di educazione motoria.

Sembrerebbe trattarsi di una previsione che ribadisce solo il principio generale del sostegno agli alunni con disabilità.

Un gruppo di educazione motoria in ogni scuola

In base, poi, all’art. 4 del d.lgs. 66/2017, in “ogni istituto di istruzione primaria è costituito un gruppo di educazione motoria e sportiva formato dagli insegnanti di educazione motoria, con funzioni di programmazione, coordinamento, monitoraggio e verifica dell’attività”.

“Al riguardo si ricorda che, nell’ambito del citato progetto Sport di classe è stato possibile istituire, nelle istituzioni scolastiche aderenti, un Centro sportivo scolastico per la scuola primaria, presieduto dal Dirigente scolastico e composto dal referente d’istituto per lo sport di classe, dai referenti di educazione fisica di plesso, dal Tutor sportivo scolastico e, ove presenti, dai docenti di educazione fisica eventualmente in organico. Come ricapitolato, da ultimo, nella già citata nota 5737/2017, all’interno del Centro sono previsti momenti collegiali di pianificazione e progettazione delle attività.

Alessandro Giuliani

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