Come abbiamo già anticipato nei giorni scorsi, il periodo di formazione e prova del nuovo anno scolastico 2019/2020 non si discosterà dalle regole vigenti già negli scorsi anni.
Lo dice il Miur, con la nota 39533 del 4 settembre 2019, con la quale il Miur fornisce indicazioni ai docenti interessati e alle scuole.
Viene così confermata la durata complessiva del percorso, quantificato in 50 ore di impegno, considerando sia le attività formative in presenza (valorizzando una didattica di tipo laboratoriale), l’osservazione in classe, la rielaborazione professionale, mediante gli strumenti del “bilancio di competenze”, del “portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo formativo, secondo modelli che saranno forniti da INDIRE su supporto digitale on line.
Viene inoltre confermata la possibilità del visiting a scuole innovative, che prevede tuttavia la partecipazione di un contingente ridotto di docenti (su domanda) a scuole caratterizzate da un contesto professionale innovativo.
Per ciò che concerne l’osservazione in classe rimane confermato quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 850/2015, per cui l’attività da svolgere a scuola è pari a 12 ore.
L’apertura dell’ambiente on-line, predisposto da INDIRE, avverrà anche quest’anno entro il mese di novembre. Viene confermato
l’ambiente on-line pubblico in supporto ai diversi soggetti impegnati nella formazione.
Chi è tenuto al periodo di formazione è prova
Sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti:
- neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
- assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione o prova che non abbiano potuto completarlo;
- che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di prova;
- che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.
Inoltre, i docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da D.D.G. n. 85/2018 e ai quali sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il periodo di formazione e prova – percorso annuale FIT.
Chi non è tenuto
Non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo;
- che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado;
- destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti da Concorso straordinario 2018 per infanzia e primaria per il medesimo posto;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado.