Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato alla effettiva prestazione di almeno centottanta giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi di attività didattiche.
Nel caso di orario inferiore all’orario di cattedra o posto il numero dei giorni suddetti deve essere proporzionalmente ridotto, fermo restando l’obbligo formativo che non è soggetto a riduzione.
Con circolare 21150 del 28 settembre l’U.S.R. Lombardia ha riepilogato quali sono i servizi utili al superamento del periodo di formazione e prova.
Nei centottanta giorni sono comprese tutte le attività connesse al servizio scolastico:
- periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, anche per motivi di pubblico interesse, purché intermedi al servizio;
- esami e scrutini;
- ogni impegno di servizio;
- il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza;
- i giorni di frequenza a corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione.
L’art.3 del D.M. 850/15 afferma che si devono computare nei 120 giorni di attività didattiche “sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica”, ossia devono essere computati i giorni di svolgimento di attività:
- di lezione;
- di recupero;
- di potenziamento;
- valutative;
- progettuali;
- formative;
- collegiali.
Non sono computabili nei 180 giorni, e di conseguenza neppure nei 120 giorni:
- giorni di ferie e recupero festività;
- assenze per malattia;
- congedi parentali;
- permessi retribuiti;
- aspettative.