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Docenti neo-assunti, servizi utili al superamento del periodo di formazione e di prova

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Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato alla effettiva prestazione di almeno centottanta giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi di attività didattiche.

Nel caso di orario inferiore all’orario di cattedra o posto il numero dei giorni suddetti deve essere proporzionalmente ridotto, fermo restando l’obbligo formativo che non è soggetto a riduzione.

 

Con circolare 21150 del 28 settembre l’U.S.R. Lombardia ha riepilogato quali sono i servizi utili al superamento del periodo di formazione e prova.

Nei centottanta giorni sono comprese tutte le attività connesse al servizio scolastico:

  • periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, anche per motivi di pubblico interesse, purché intermedi al servizio;
  • esami e scrutini;
  • ogni impegno di servizio;
  • il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza;
  • i giorni di frequenza a corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione.

L’art.3 del D.M. 850/15 afferma che si devono computare nei 120 giorni di attività didattiche “sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica”, ossia devono essere computati i giorni di svolgimento di attività:

  • di lezione;
  • di recupero;
  • di potenziamento;
  • valutative;
  • progettuali;
  • formative;
  • collegiali.

Non sono computabili nei 180 giorni, e di conseguenza neppure nei 120 giorni:

  • giorni di ferie e recupero festività;
  • assenze per malattia;
  • congedi parentali;
  • permessi retribuiti;
  • aspettative.