I docenti neoassunti per l’anno scolastico 2019/2020 sono circa 50 mila, vediamo quali e quanti sono i permessi retribuiti di cui posso fruire e quanti sono i giorni di ferie. Bisogna ricordare che per il superamento dell’anno di prova di un docente neoassunto devono essere svolti 180 giorni di servizio di cui 120 di attività didattica effettivamente svolta.
Le ferie per i docenti di ruolo e anche per i neoassunti sono regolati ai sensi dell’art.13 del CCNL 2006-2009, norma contrattuale che continua ad essere efficace ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018.
Nello specifico per i docenti di ruolo da più di tre anni, si applica il comma 2 della su citata norma contrattuale, in cui è disposto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per i docenti di ruolo neoassunti e quelli di ruolo nel primo triennio, si applica il comma 3 dell’art.13 del CCNL scuola, in cui è specificato che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
Ai sensi dell’art.14 del contratto scuola sono concessi a tuti i docenti di ruolo le 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Detto ciò si specifica che il docente di ruolo da oltre un triennio, fruisce di 36 giorni di ferie da prendersi di fatto nei soli mesi di luglio e di agosto, quello di ruolo da meno di un triennio, quindi anche i neoassunti, fruiscono di 34 giorni di ferie.
Per quanto riguarda invece le ferie dei docenti supplenti brevi o con contratto fino al termine delle lezioni, o al 30/06/2020 o al 31/08/2020, abbiamo già pubblicato un articolo ad hoc.
Ai sensi dell’art.15 del CCNL scuola il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato (quindi anche il docente neoassunto 2019/2020), ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 10412 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 32413, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Tutti questi permessi sono pagati al 100%, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
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