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Docenti neoassunti 2024/2025, in graduatoria interna vanno in coda o in alcuni casi non vengono inclusi. Ecco degli esempi di casi particolari

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April 01, 2025

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Una domanda che ci è stata rivolta da un docente di ruolo, assunto a tempo determinato come vincitore di concorso PNRR 2023 ma ancora senza abilitazione, è quella di come sarà trattato nelle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto. Un’altra docente neoassunta nell’anno 2024/2025 con contratto a tempo indeterminato, ci chiede come verrà trattata la sua posizione in seno alla graduatoria interna di Istituto 2025/2026 per l’individuazione dei docenti perdenti posto. Infine una docente utilizzata sul sostegno nella scuola X, ma titolare su posto comune nella scuola Y, ci chiede cosa dovrà fare per le graduatorie interne di Istituto, dovrà presentare istanza nella scuola X o nella scuola Y?

Graduatorie interne per neoassunti

Bisogna premettere che la graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto 2025/2026 si suddivide in due tronconi: il primo è riferito ai docenti che sono di ruolo e titolari nella scuola almeno a partire dall’anno scolastico 2023/2024, ma anche da prima; il secondo invece è riferito dai docenti titolari nella scuola dall’1 settembre 2024 per effetto di mobilità territoriale, mobilità professionale o come neoassunti.

Il primo troncone occupa i posti primari della graduatoria, il secondo, salvo precedenze accertate dalla scuola, va in coda alla graduatoria del primo blocco.

È necessario sottolineare che l’inserimento nella graduatoria interna di istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto riguarda anche i docenti assunti in ruolo giuridicamente ed economicamente a partire dall’1 settembre 2024, indipendentemente dalla graduatoria di merito utilizzata, in quanto è dall’1 settembre 2016 che i neo immessi in ruolo hanno una sede definitiva senza più la necessità di inoltrare domanda di trasferimento. Pertanto, il neo immesso in ruolo nell’a.s. in corso deve essere inserito nella graduatoria interna di istituto perché è già titolare della scuola e quindi coinvolto nell’eventuale riduzione di organico. Cosa diversa è per coloro che sono stati immessi in ruolo giuridicamente dall’1 settembre 2024 ed hanno avuto solo la provincia di destinazione e non la sede scolastica. Questi ultimi dovranno fare domanda di mobilità per avere assegnata la scuola di titolarità a partire dall’1 settembre 2025.

Ci sono alcune categorie di neoassunti che invece non vanno inclusi nella graduatoria interna di Istituto: 1) I docenti assunti da I fascia GPS sostegno a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025 o che comunque, pur essendo entrati in ruolo da GPS in anni passati, stanno svolgendo l’anno di formazione e prova nell’anno scolastico 2024/2025; 2) I docenti assunti dal concorso straordinario bis a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025 o che comunque, pur essendo entrati dal concorso straordinario bis negli anni passati stanno svolgendo l’anno di formazione e prova nell’anno scolastico 2024/2025; 3) I docenti neoassunti dal concorso PNRR 2023 con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025 ed erano privi di abilitazione al momento dell’assunzione.

In buona sostanza il docente vincitore del concorso ordinario PNRR 2023 senza abilitazione all’atto dell’assunzione, non verrà incluso nella graduatoria di Istituto per i perdenti posto, per cui resterà ad insegnare in tale scuola solo nel caso in cui, dopo la costituzione degli organici e l’individuazione dei perdenti posto (che ovviamente non dovranno esserci), resterà per lui il posto a partire dall’1 settembre 2025.

C’è da specificare che invece la docente neoassunta con contratto a tempo indeterminato, sarà inserita in graduatoria di Istituto in coda, qualora non ci siano precedenze ai sensi dell’art.13 del CCNI mobilità 2025/2028, con il punteggio riferito all’anzianità del servizio, le esigenze di famiglia e i titoli generali.

Docenti in utilizzazione o assegnazione

Bisogna specificara che i docenti che si trovano in assegnazione provvisoria o in utilizzazione in altra scuola rispetto quella di titolarità, per quanto attiene le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto 2025/2026, devono sempre far riferimento alla scuola di titolarità e non a quella in cui sono in servizio come utilizzati o assegnati provvisoriamente per l’anno scolastico 2024/2025. È alla scuola di titolarità che devono inviare le dichiarazioni o documentare i titoli valutabili ai fini della formulazione della
graduatoria interna di istituto.
Poi ci sono casi particolari come per esempio i docenti che si trovano comandati o in dottorato di ricerca, in congedo parentale o similari, che sono chiamati a presentare istanza per l’inserimento nella graduatoria interna di Istituto anche se al momento non sono attivamente in servizio.