Ogni anno il Ministero, in avvio di anno scolastico, fornisce indicazioni per lo svolgimento del periodo di prova per i docenti neoassunti o che chiedono il passaggio di ruolo.
Al momento la nota per l’a.s. 2020/21 non è ancora stata emanata, per cui ci rifaremo alla normativa attualmente vigente che dovrebbe essere confermata anche quest’anno, vale a dire il Decreto Ministeriale 850 del 27/10/15. La nota riferita allo scorso anno scolastico è invece la Nota DGPER 39553 del 4/09/19. Potranno esserci eventualmente alcuni adattamenti alla situazione COVID-19.
Sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti:
In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
Non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.
Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.
In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
Nei 180 giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi:
Sono anche compresi:
Sono, invece, esclusi i giorni riferibili a:
Per quanto riguarda le attività didattiche, nei 120 giorni sono considerati:
Sono compresi nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Normalmente nel mese di novembre viene aperto l’apposito ambiente Indire che supporta i docenti neoassunti nella predisposizione dei documenti necessari per lo svolgimento del periodo di prova.
Per avere un’idea di come è strutturato, si può visionare l’ambiente riferito all’a.s. 2019/2020.
In periodo di emergenza sanitaria, con la chiusura delle scuole, si è posto anche il problema dello svolgimento della formazione e prova dei neoassunti.
In proposito, il M.I. era intervenuto chiarendo che “I periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova”. E con la nota 7304 del 27 marzo 2020, aveva fornito indicazioni operative alle scuole e al personale per la conclusione delle attività di formazione in servizio dei docenti, dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti.
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