Siamo a fine ottobre e al momento il Ministero non ha ancora fornito indicazioni in merito allo svolgimento dell’anno di prova per il personale docente neoassunto il 1° settembre 2024 o che ha ottenuto il passaggio di ruolo per l’a.s. 2024/2025.
C’è da dire che lo scorso anno la circolare era stata emanata a inizio novembre e la piattaforma Indire era stata attivata addirittura i primi di dicembre.
Ad ogni modo, non essendo intervenute modifiche normative, la struttura e l’impianto del periodo di formazione e prova dovrebbe restare pressoché invariato rispetto agli scorsi anni.
Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 16 agosto 2022, n. 226 disciplina il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, nonché le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova.
Il percorso formativo è articolato in 4 distinte fasi:
Il percorso ha una durata di 50 ore di impegno complessivo, che si espletano attraverso le attività formative sincrone volte alla valorizzazione di una didattica laboratoriale; l’osservazione reciproca dell’azione docente, supportata anche da mirata strumentazione operativa; la rielaborazione delle competenze professionali guidata da specifiche sezioni di contenuti e strumenti che saranno forniti da INDIRE nell’ambiente on line.
Dovrebbe essere riproposto anche quest’anno il visiting a scuole innovative, attività che finora è stata limitata a circa il 10% dei docenti.
L’art. 3 del DM 226/2022 riepiloga i servizi utili ai fini del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.
Sono computabili nei 180 giorni di servizio tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
Sono invece compresi nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Nel caso di contratto part-time, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti.
L’art.13 del DM 226/2022 stabilisce le procedure per la valutazione del percorso di formazione e fissa le scadenze temporali in cui queste dovranno svolgersi.
Dirigente scolastico e del Tutor compileranno le schede che entreranno a far parte del materiale sottoposto al Comitato di valutazione.
Nello specifico, il Comitato di valutazione, convocato dal Dirigente scolastico, compie la verifica delle competenze didattiche pratiche del docente in prova, traduzione delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche secondo quanto riportato nel Piano di sviluppo professionale, per l’espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio attraverso il colloquio, nell’ambito del quale è svolto il test finale, che consiste, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Decreto, “nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova”.
Il docente lo sostiene innanzi al Comitato. Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale e nelle suddette schede, già in possesso del Dirigente scolastico e trasmessi preliminarmente (almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio) allo stesso Comitato.
Nella sua formulazione, il test verterà sulle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria compiuta dal tutor accogliente e nella relazione del Dirigente scolastico, e riguarderà espressamente la verifica dell’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso formativo.
Il test finale concorre, insieme con il colloquio, alla valutazione del percorso di formazione del docente in anno di prova.
L’art. 14, comma 3, del D.M. n. 226/2022 dispone che i docenti, per i quali i Dirigenti Scolastici abbiano emesso provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova, a seguito di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, debbano ripetere il periodo di formazione e di prova.
Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova, l’art. 14, comma 4, del D.M. cit., prevede che “è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata a un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente”.
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