A partire dall’anno scolastico 2022/2023, i docenti che dovranno svolgere l’anno di prova perché neoassunti o perché sono passati in un ruolo diverso da quello di precedente titolarità, avranno la novità di svolgere un test finale oltre al normale colloquio da tenersi con il comitato di valutazione della scuola in cui svolgono l’anno di prova e formazione.
Con il Decreto Ministeriale n.226 del 16 agosto 2022, si sono disposte le nuove regole per lo svolgimento dell’anno di prova dell’anno scolastico 2022/2023. Tali norme si applicheranno anche a coloro che in passato hanno differito l’anno di prova a questo anno scolastico, ma sono stati immessi in ruolo negli anni scolastici precedenti. Le disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono state ampliate e incardinate con la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
Bisogna specificare, come chiarito nel DM 226 del 16/08/2022, che in caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il personale docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.
Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
Sono tenuti ad effettuare, il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:
a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
d. i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
Il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
Fermo restando l’obbligo delle attività disciplinate dal presente decreto, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
Le regole suddette per il superamento dell’anno di prova valgono anche per i docenti assunti in ruolo da I fascia GPS sostegno, ma con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2023.
I docenti assunti in ruolo dalla I fascia sostegno oltre al test finale predisposto e somministrato dal Comitato valutazione della scuola, dovranno sostenere una prova disciplinare orale con una commissione esterna. Tale prova consiste in un colloquio di idoneità volto a verificare, in relazione ai programmi di cui al punto A.4 dell’allegato A al decreto del Ministro 5 novembre 2021, n. 325, per la scuola dell’infanzia e primaria e al punto A.2.1 dell’Allegato A al decreto del Ministro 9 novembre 2021, n. 326 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell’anno di formazione iniziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione. (Art. 8 DM 188/2022). La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità; non comporta l’attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.
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