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Docenti neoassunti: la prova orale sarà condotta dal comitato di valutazione della scuola

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Il Comitato di valutazione della scuola il prossimo anno scolastico diventerà anche una commissione d’esame per la seconda prova orale del concorso riservato nella scuola secondaria.
A stabilirlo è la legge di conversione del D. L.126  da poco approvata dal Senato .
Al docente che supera la prova scritta computer based del concorso riservato nella scuola secondaria con almeno 7/10 e che, inserito in graduatoria, dove al punteggio della prova scritta viene sommato il punteggio relativo ai titoli e al servizio d’insegnamento, rientra nei 24.000 posti messi a concorso, sarà assegnata una scuola che sarà quella di titolarità.
Alla fine dell’anno di formazione-prova (fine a.s. 2020/21), il docente neoimmesso in ruolo dovrà sostenere la prova orale del concorso con il comitato di valutazione della scuola che gli è stata assegnata dal primo settembre; il comitato sarà integrato con due membri esterni designati dall’USR di cui uno deve essere un D.S.
Il Comitato di valutazione, presieduto dal D.S. della Scuola, di cui al comma 129 della Legge 107/2015, sarà formato dalla sola componente docente, tre docenti eletti dal Collegio dei docenti a scrutinio segreto.
Quindi dal prossimo anno, per la prima volta il comitato di valutazione della scuola diventerà anche una vera e propria commissione esaminatrice dei neo immessi in ruolo tramite il concorso riservato che sarà bandito a inizio 2020.
L’esame orale sarà superato dai candidati con il minimo di 7/10 e sarà possibile ripeterlo una sola volta, se si ottiene un punteggio inferiore.
Alla seconda bocciatura ci sarà la risoluzione del rapporto d’impiego.
Superata la prova orale il neo immesso in ruolo avrà la conferma in ruolo e resterà nella scuola dove ha superato l’anno di prova e sostenuto l’esame orale del concorso per 5 anni ivi incluso l’anno di formazione-prova.
In questo periodo il docente non potrà presentare domanda di trasferimento, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione né provinciale né interprovinciale e neanche potrà trasformare il suo rapporto di lavoro da tempo indeterminato a tempo determinato di durata annuale in altro ordine e grado di scuola o per altra classe di concorso.