Formazione iniziale

Docenti neoassunti, ripetizione del periodo di prova: il parere del dirigente tecnico sarà consultivo

Considerata la situazione emergenziale in atto, l’art. 2, comma 5, del decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, dispone che le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova per il personale docente ed educativo, se non effettuate entro il 15 maggio 2020, saranno sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico stesso in sede di comitato di valutazione. Quindi, se il dirigente tecnico non riesce ad effettuare una verifica tecnica entro metà maggio, ci sarà solo un parere consultivo.

In proposito, ricordiamo che ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (“Buona Scuola”), in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e diprova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Il successivo D.M. n.850 del 27/10/2015, all’art. 14, commi 3 e 4, dispone che in caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova.

Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova. La conseguente valutazione potrà prevedere:

  1. Il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;
  2. il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.

Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.

Indicazioni ministeriali sul periodo di prova

Con la nota 7304 del 27 marzo 2020, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni operative alle scuole e al personale per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neo assunti.

Con riferimento, in particolare, al personale impegnato con l’anno di prova nell’a.s. 2019/2020, Indire ha sintetizzato i principali elementi da tenere in considerazione:

  • Laboratori formativi: saranno gestiti a distanza attraverso tecnologie telematiche sincrone e asincrone. Rimanendo invariata la complessiva durata di 12 ore de dedicare a tale attività, si suggerisce la frequenza a due soli laboratori, posto che l’impegno equivalente a distanza è maggiore e al fine di “dedicare un tempo adeguato sia alle attività in sincrono (video lezioni, interazione nella classe virtuale, ecc.) sia ai momenti di preparazione, studio personale e rielaborazione, con un feedback finale assicurato dal formatore. Il ruolo del formatore dovrà essere improntato a facilitare le relazioni tra i docenti neoassunti, anche in questo nuovo contesto formativo.” L’infrastruttura tecnica e applicativa e il supporto di tutoraggio online sono da assicurare a cura della scuola polo. È disponibile nella sezione Toolkit del sito indire.it un esempio, non vincolante, di articolazione di un possibile Laboratorio formativo il cui svolgimento ha una durata equivalente di circa 6 ore.
  • Peer to peer: si suggerisce di condurre le attività di peer to peer (co-progettazione, osservazione reciproca e rielaborazione tra tutor accogliente e docente in anno di prova) relativamente alle occasioni di didattica a distanza che ciascun docente sta mettendo in atto nelle reciproche classi. È disponibile nella sezione Toolkit del sito del sito indire.it una griglia esemplificativa per il supporto all’osservazione reciproca per la didattica a distanza.
  • Visiting in scuole innovative: si suggerisce di condurre tale attività sperimentale prendendo contatto online con le buone pratiche di innovazione segnalate dagli USR e condivise dalle scuole, anche per far fronte al momento di emergenza.

Al momento sono confermate le indicazioni in merito alla valutazione dell’anno di formazione, così come definite nella configurazione prevista dal D.M. 850/2015, rimandando a successiva eventuale nota che potrà fornire ulteriori precisazioni.

La nota raccomanda infine la cura della raccolta della documentazione online che confluisce nel “dossier finale” dell’anno di formazione e prova attraverso i servizi offerti dall’ambiente neoassunti.indire.it.

Di seguito un video con le novità più importanti previste dal nuovo decreto legge:

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