Categorie: Formazione iniziale

Docenti neoassunti: superamento anno di prova e casi particolari

Il comma 116 della legge 107/2015 (Buona Scuola) dispone che il superamento del periodo di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche. Altra condizione è lo svolgimento di 50 ore di attività formative.

Queste ultime sono prescritte dal D.M. 850/2015, che all’art. 6 così prevede:

“Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore, come di seguito riportate, fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo l, comma 124, della Legge, sulla base di quanto previsto all’art. 5:

  1. incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore);
  2. laboratori formativi (12 ore);
  3. peer to peer e osservazione in classe (12 ore);
  4. formazione on fine (20 ore)”.

I 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Nei 180 giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi:

  • i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche
  • gli esami e gli scruti ni ed ogni altro impegno di servizio
  • il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Sono anche compresi:

  • le domeniche e tutti gli altri giorni festivi – le quattro giornate di riposo previste dalla lett era b), art. 1, legge 23/12/1977, n. 937
  • le vacanze natalizie e pasquali
  • il giorno libero
  • i periodi d’interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (profilattiche, elezioni politiche e amministrative)
  • i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data di inizio delle lezioni
  • la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo, scuola o istituto
  • il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico.

Sono, invece, esclusi i giorni riferibili a:

  • ferie
  • assenze per malattia
  • congedi parentali
  • permessi retribuiti
  • aspettativa.

Per quanto riguarda le attività didatti che, l’art. 3 del D.M. prevede che nei 120 giorni siano considerati:

  • i giorni effetti vi di lezione
  • i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. Come precisato recentemente dall’USR Emilia Romagna (circolare 5657 del 4 maggio 2016), anche ove le predette attività didattiche siano svolte nel c.d. giorno libero” (ad esempio, partecipazione a collegi docenti, consigli di intersezione, interclasse o classe, colloqui con i genitori, incontri di dipartimento, incontri previsti nell’ambito del percorso formativo del docente neoassunto…), nulla osta ai fini del loro computo fra le giornate di servizio effettivamente prestato.

 

Docenti assunti nelle fasi B e C che hanno differito la presa di servizio o che prestano servizio su ordine e grado diverso

Il decreto MIur n. 290 del 2 maggio 2016 ha stabilito che, in fase di prima applicazione della Legge 13 luglio 2015, n. 107 in via transitoria e esclusivamente per il corrente anno scolastico, possono effettuare il periodo di prova e di formazione i docenti neo assunti che:

  • hanno differito la presa di servizio e svolgono una supplenza annuale o fino al 30 giugno in scuola di grado scolastico diverso da quello di immissione in ruolo, purché su classe di concorso affine;
  • sono stati nominati in fase C su istituti di istruzione secondaria di II grado e sono stati chiamati a prestare il loro servizio presso scuole di grado o ordine diverso.

Lo stesso decreto precisa anche le modalità di svolgimento dell’attività di formazione per chi opera in altro ordine di scuola, prevedendo che la scuola presso la quale il neoassunto docente presta servizio deve fornire gli elementi necessari alla valutazione preliminare del percorso formativo effettuato. Il dirigente scolastico dell’istituto di titolarità giuridica del docente interessato, sulla base degli elementi istruttori fomiti, avrà la competenza ad emanare il provvedimento di conferma in ruolo.

Il docente neoassunto deve comunque seguire obbligatoriamente il percorso formativo previsto dagli artt.5-6 del DM n.850/2015 per una durata complessiva di 50 ore.

 

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Alcuni casi particolari

La circolare USR Emilia-Romagna di cui sopra esamina alcune situazioni particolari che possono verificarsi:

 

Personale assunto in regime di part time

La C.M. 36167/2015, al punto 2, dispone che i 180 giorni di servizio effettivo e i 120 giorni di attività didattica siano “proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto”.

Quindi, i 180 giorni di servizio effettivo e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per il personale assunto in regime di part-time.

 

Docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2015

Per i docenti che hanno assunto servizio in data successiva al 1° settembre 2015, i 180 giorni di servizio effettivo e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente riducibili, in analogia con quanto sopra.

 

Attività di formazione per docenti in maternità

Per le docenti che, pur avendo maturato i 180 giorni di servizio effettivo, di cui 120 di attività didattiche, per effetto delle norme a tutela della maternità, non sono in condizione di svolgere le 50 ore di attività formative prescritte dal D.M. 850/2015, l’USR ritiene che non essendo possibile l’omissione, anche parziale, delle attività formative previste e il rinvio delle medesime al successivo anno scolastico, è necessario contemperare le disposizioni relative allo svolgimento dell’anno di prova, con quelle a tutela e sostegno della maternità di cui al T.U. n. 151 del 2001. Pertanto, limitatamente ai casi di astensione obbligatoria per maternità e ai fini del completamento delle 50 ore di formazione obbligatoria, è possibile computare anche attività formative – riconosciute qualificanti dal Dirigente Scolastico – correlate al Patto per lo sviluppo professionale, quali ad esempio attività formative o peer to peer a distanza (web, skype … ), quelle attivate dall’Istituzione scolastica o da reti di scuole ai sensi del comma 3, dell’art. 5, del D.M. 850/2015, nonché quelle fruibili attraverso l’utilizzo della “Carta elettronica per l’aggiornamento e lo formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di cui all’art. 1, comma 121, della Legge 107/2015.

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Lara La Gatta

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