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Docenti neoassunti, verso la conclusione dell’anno di prova

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L’anno scolastico 2020/21 sta volgendo al termine e, di conseguenza, si sta concludendo anche il periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti.

Ai sensi del D.M. 850/2015, al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, il dirigente scolastico convoca il Comitato di valutazione per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.

Il colloquio davanti al Comitato

Il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’ espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.

Il parere del comitato

All’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l’ espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di
ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.

Superamento del periodo di prova

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato:

  • allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche;
  • allo svolgimento delle previste attività formative, da considerarsi parte integrante del servizio in periodo di formazione e prova, svolte, pertanto, contestualmente al servizio stesso.

Le attività formative sono articolate in 50 ore complessive di formazione, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio.

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