Personale

Docenti non impegnati in esami, sono reperibili fino al 30 giugno ma non esiste l’obbligo di firma o di presenziare a scuola

Il dirigente scolastico X impone l’obbligo di firma giornaliero per tutti i docenti fino al 30 giugno, il ds Y invece pubblica un calendario di attività non deliberate dal Collegio, da svolgere per tutti i docenti non impegnati in esami fino al 30 giugno, dalle ore 8 alle ore 12 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì, il dirigente Z invece impegna i docenti, fino al 30 giugno, al riordino della biblioteca e dei laboratori, per l’orario di servizio previsto durante il periodo delle lezioni. Sono tutte disposizioni illegittime e che non rispettano le attuali norme contrattuali. I docenti non impegnati in esami di Stato, saranno sempre reperibili fino al 30 giugno, ma per loro non esiste l’obbligo di firma o di presenziare a scuola.

Norme sull’orario di servizio dei docenti

Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono regolati dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009, che per effetto del comma 10 art.1 del CCNL 2016-2018 restano pienamente vigenti. L’art.28 del CCNL è stato ampliato nell’ultimo contratto scuola 2016-2018 inserendo anche i docenti impegnati nel servizio in posti di potenziamento o in posti misti tra cattedra e potenziamento. Anche per queste ultime tipologie di posti, i docenti hanno gli stessi diritti di orario del servizio esplicati nell’art.28 del CCNL 2006/2009. È bene ricordare che nel comma 4 del succitato art.28 è scritto chiaramente: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

È utile sapere anche che le tradizionali ore di servizio dei docenti cessano con il termine delle lezioni. Infatti nel comma 5 dell’art.28 è scritto: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.

Si comprende benissimo che le 25, 22 o 18 ore settimanali di attività d’insegnamento sono riferite esclusivamente a quanto è decretato dal calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale. È utile sapere che quando terminano le lezioni, cessa anche l’efficacia del su citato comma 5, quindi è illegittimo che un dirigente scolastico chieda il rispetto dell’obbligo di servizio ai sensi del comma 5 dell’art.28 anche dopo il termine delle lezioni.

Altra cosa sarebbe stata se sul piano delle attività, deliberato ad inizio anno dal Collegio docenti, fosse stato previsto l’espletamento di un corso di formazione o delle attività collegiali rientranti nell’art. 29 del CCNL scuola.  In buona sostanza con le norme attuali nessun dirigente scolastico può obbligare gli insegnanti al rispetto del proprio orario servizio dal termine delle lezioni fino al 30 giugno o fino all’entrata in ferie del docente.

Reperibilità del docente per eventuali urgenze

Tuttavia è necessario sapere che ci sono obblighi di disponibilità e reperibilità dei docenti fino al 30 giugno per particolari urgenze. Per quanto riguarda la scuola secondaria, bisogna ricordare che ci sono in atto gli esami di Stato. Nell’Ordinanza Ministeriale n.45 del 9 marzo 2023 per gli esami di Stato del II ciclo, all’art.13 comma 4 è scritto: “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2023, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”. Stessa regola vale per gli esami di Stato della scuola secondaria di I grado.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Valditara sul caso della 12enne che ha accoltellato il compagno: vietare i social

In una nota, il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, riferendosi al caso di accoltellamento…

05/11/2024

Nel Mezzogiorno il tempo pieno è lontano. In Sicilia solo 2 scuole su 10 hanno la mensa

In Sicilia su 1.439 scuole primarie (quelle che erano chiamate elementari) solo 299 sono dotate…

05/11/2024

Mobilità 2025-2028, si procede con la trattaviva su due tavoli separati. C’è il tavolo per le norme sui docenti e quello riferito agli Ata.

Importante incontro sulla mobilità 2025-2028, quello previsto per il prossimo mercoledì 6 novembre al Ministero…

05/11/2024

Concorso straordinario per docenti di religione cattolica: in attesa di conoscere la data della prova orale, ecco le novità

Il 29 maggio 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato i decreti n.…

05/11/2024

Legge di Bilancio, per Cisl risponde alle urgenze ma su scuola e blocco parziale del turnover Pa non ci siamo. Altri sindacati più perplessi

La Legge di bilancio 2025 approvata dal Governo contiene disposizioni apprezzabili, come l’innalzamento della soglia…

05/11/2024