Il Tar del Lazio con una sentenza ha respinto il ricorso di un gruppo di docenti in servizio presso diverse scuole pubbliche dello Stato per sollecitare l’annullamento delle circolari, da loro ritenute vessatorie nei confronti del personale non vaccinato.
Come scrive Il Sole 24 ore, quindi, non ci sarebbe nessuna illegittimità nelle circolari emanate dal Ministero dell’Istruzione in cui si disponeva l’equiparazione del personale scolastico non vaccinato contro il Covid-19 ai docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle funzioni, con contestuale assegnazione a funzioni di supporto e al prolungamento delle ore di servizio settimanale.
I giudici, premettendo che le note ministeriali giunte al loro vaglio, riproducono disposizioni dettate dalla normativa in materia di contenimento dell’epidemia, hanno ritenuto che le stesse non abbiano prodotto alcuna effettiva lesione della sfera giuridica dei ricorrenti, considerato che le note adottate dal ministero “hanno natura meramente ricognitiva delle disposizioni dettate dalla normativa primaria, limitandosi a fornire indicazioni interne, di carattere generale e astratto, finalizzate al perseguimento di un’applicazione uniforme della normativa nazionale di riferimento». Per completezza, il Tar è andato oltre, ritenendo che la legittimità delle note contestate «è stata già favorevolmente apprezzata dalla giurisprudenza amministrativa”.
Sul punto, il richiamo formale è stato alle argomentazioni del Consiglio di Stato sull’obbligo vaccinale per determinate categorie di soggetti “tanto più rilevante in ambito scolastico, settore in cui, all’esigenza di protezione della salute pubblica – di per sé già determinante – deve aggiungersi la necessità di garantire la continuità della didattica in presenza che costituisce strumento di sviluppo della persona umana da improntarsi a criteri di efficienza, solidarietà ed eguaglianza”; ma anche alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo la quale sono legittime le disposizioni che statuiscono l’obbligo vaccinale, “avendo la Corte ritenuto che il legislatore – utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia effettivamente mantenuto in un’area di ‘attendibilità scientifica’, assumendo una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità di ridurre la circolazione di un virus respiratorio altamente contagioso”
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