Stanno arrivando le prime notifiche di soprannumerarietà dei docenti titolari nelle scuole secondarie. Tali docenti hanno 5 giorni di tempo per presentare domanda di mobilità come perdenti posto. Il docente soprannumerario non gode di alcuna precedenza nella prima e terza fase della mobilità, mentre la sua domanda di mobilità, qualora fosse condizionata o se non venisse proprio presentata, godrebbe di un trattamento prioritario rispetto alla domanda volontaria.
Chi presenta la domanda come docente soprannumerario, lo deve fare su modello cartaceo e, se avesse già presentato l’istanza online di mobilità entro il 21 aprile 2020, la presentazione della nuova mobilità in modello cartaceo e come soprannumerario annullerebbe la precedente domanda di mobilità volontaria.
Il docente individuato soprannumerario nel Liceo X del Comune A, se richiede mobilità come soprannumerario in altre scuole del Comune A, anche se decidesse di fare domanda condizionata al rientro nel Liceo X, non godrebbe di nessuna precedenza rispetto agli altri aspiranti alla mobilità che si muovono all’interno dello stesso comune A. In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.
Il docente perdente posto nel Liceo Y del Comune B se presenta domanda condizionata come perdente posto e non viene soddisfatto nelle sue richieste o se non presenta alcuna domanda di mobilità e si muove d’ufficio gode di fatto di precedenza nel movimento, che avverrà secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda. Questa precedenza può avvantaggiare notevolmente i docenti che desiderano trasferirsi in comune limitrofo al Comune B.
Il docente individuato come perdente posto, all’atto della notifica dello stato di soprannumero, nei 5 giorni successivi, può presentare domanda di mobilità, redatta sul modello cartaceo, come docente soprannumerario.
Tale docente, è importante sottolinearlo, qualora abbia interesse a permanere nella scuola di titolarità, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda.
Se il docente in soprannumero, invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero.
Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. È importante sapere che alla luce di quanto previsto dall’art. 13 punto II del CCNI mobilità, chi risponde affermativamente alla richiesta di volersi muovere anche se si creasse la disponibilità del posto perso all’interno della scuola di titolarità, perde sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.
Il perdente posto potrebbe anche decidere di non presentare domanda di mobilità. In tal caso, se si determina, a seguito dei movimenti, la cattedra persa, il docente verrà reintegrato d’ufficio, se invece non si ridetermina il posto perso, allora il docente verrà trasferito d’ufficio nella prima scuola disponibile più vicina a quella di ex titolarità.
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