Una docente che è risultata perdente posto per l’anno scolastico 2014-2015 nella scuola di titolarità X del comune A, trasferita a domanda condizionata nella scuola Y del comune A, e che ha sempre fatto domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità con la precedenza, ci chiede cosa succede se non dovesse ottenere il rientro, ancora una volta, con la domanda di mobilità 2022-2023.
Bisogna ricordare che un docente perdente posto, che fa una domanda di mobilità condizionata al rientro nella sua scuola di titolarità, godrà di una precedenza di rientro per i successivi otto anni scolastici. In buona sostanza il docente soprannumerario che si è mosso a domanda condizionata, per il fatto di avere barrato, nella domanda di mobilità come perdente posto, la casella no alla domanda se il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda, ha dovuto richiedere per ogni anno dell’ottennio, per cui gode della suddetta precedenza al rientro nella scuola di precedente titolarità, il trasferimento con prima preferenza la scuola in cui ha perso il posto ed era precedentemente titolare.
Con tali presupposti il docente conserva per un massimo di otto anni consecutivi la precedenza a rientrare nella sua vecchia scuola. La norma contrattuale prevede che per mantenere il diritto a questa precedenza bisogna allegare alla domanda di mobilità la dichiarazione per la continuità di servizio in cui si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ed all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.
Qualora l’interessato ometta di indicare la scuola, il circolo o l’istituto o i centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per la scuola primaria e dell’infanzia è utile sapere che la precedenza in esame è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio.
Per quanto suddetto, una docente che è risultata perdente posto per l’anno scolastico 2014-2015 ed ha sempre richiesto il rientro nella scuola di titolarità X del Comune A, inserendo tale scuola X come prima preferenza ogni anno e fino alla domanda di mobilità 2022-2023, se non dovesse ottenere il trasferimento nella scuola di precedente titolarità, avrebbe perso il diritto alla precedenza.
Se dopo 8 anni il docente non fosse riuscito, nonostante le ripetute richieste fatte con il diritto di precedenza, a rientrare nella scuola X del comune A di precedente titolarità, resterebbe titolare nella scuola di titolarità Y del comune A o in altra scuola del medesimo comune in cui potrebbe essere stato trasferito a domanda, soddisfatto in una preferenza successiva alla prima preferenza della scuola X del comune A, immagazzinando tutta la continuità del comune di un punto per ogni anno dell’ottennio.
Quanto suddetto è chiaramente riportato nella nota 5 bis della tabella valutazione della mobilità volontaria e d’ufficio, in cui si specifica che qualora il docente al termine dell’ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett. C 0) anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio.
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