Stanno arrivando proprio in questi giorni, come abbiamo già anticipato, le notifiche dei vari ATP d’Italia relative ai docenti perdenti posto, cioè quei docenti che sono risultati soprannumerari perché in organico dell’autonomia non c’è più, a partire dall’1/09/2019, la cattedra per mantenere la titolarità nella scuola per il 2019/2020.
Al momento della notifica dello stato di soprannumero del docente, lo stesso, per i 5 giorni successivi, può presentare domanda di mobilità, redatta sul modello cartaceo, come docente soprannumerario.
Questo insegnante, se volesse restare nella stessa sede ed intende partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. Invece il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda.
Per quanto riguarda i docenti di scuola dell’infanzia e primaria, prima di tutto, come riporta l’art.19, comma 5 del CCNI mobilità 2019/2020, bisogna ricordare che l’individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti dei centri di istruzione per gli adulti della scuola primaria attivati presso i centri territoriali.
L’individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti.
Ne consegue che la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.
Per i posti di sostegno, tale individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia:
A) minorati della vista;
B) minorati dell’udito;
C) minorati psicofisici;
Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale all’interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d’ufficio, al trasferimento su tale posto.
Il trasferimento d’ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi nella graduatoria compilata dal dirigente scolastico secondo le relative disposizioni che permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente posto, fermo restando che l’accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d’ufficio.
I docenti da trasferire d’ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili sono graduati secondo, il punteggio spettante a ciascuno in base agli elementi relativi alla tabella di valutazione allegata al CCNI. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
L’insegnante che viene individuato come perdente posto, qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della citata graduatoria.
Il perdente posto di scuola speciale, o di sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, altresì, compila apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione posseduti.
Qualora il docente non presenti tale modello, il dirigente scolastico provvede a comunicare tutti i dati di cui sopra all’ufficio territorialmente competente.
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