Mobilità

Docenti perdenti posto, potranno fare richiesta di utilizzazione solo in certi casi

In questi giorni, in molte scuole italiane di ogni ordine e grado, si sta procedendo all’individuazione dei docenti perdenti posto e alla relativa presentazione della domanda di mobilità in stato di docente in soprannumero. I docenti soprannumerari, che decidessero di fare domanda di mobilità condizionata o di non fare domanda di mobilità per ottenere un probabile trasferimento d’ufficio, avranno l’opportunità di presentare la domanda di utilizzazione per l’anno scolastico 2021/2022.

Utilizzazioni docenti in soprannumero

Ai sensi dell’art.1 , comma 1, lettera b) del CCNI utilizzazioni 2019/2022, i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’anno scolastico 2021/22 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2013/14 e successivi.

Preferenze nelle utilizzazioni

I docenti perdenti posto, dopo avere espresso come prima di preferenza la scuola di precedente titolarità, potranno, in subordine, indicare le scuole del distretto subcomunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle.
L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

iscriviti

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

Lucio Ficara

Articoli recenti

Compiti casa, sì, no, dipende

I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…

22/12/2024

Il Sicilia Express funziona. A casa tanti prof e studenti dalle brume del nord in treno

È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…

22/12/2024

Concorso ordinario Pnrr 2024, non vengono valutati i titoli informatici e le certificazioni linguistiche inferiori quelle di livello C1

Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…

22/12/2024

Concorso docenti 2024, costituzione delle commissioni giudicatrici, presentazione della domanda

Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…

22/12/2024

Docenti supplenti, ecco quando ai precari spetta la continuità del contratto per il periodo di vacanza e sospensione dell’attività didattica

Una docente precaria con un contratto a tempo determinato da parte del dirigente scolastico fino…

22/12/2024

Legge di bilancio: mancano risorse per le famiglie che mandano i figli nei centri estivi

Finita la scuola, a giugno, molte famiglie potrebbero essere in diffcoltà perchè non avranno la…

22/12/2024