Personale

Docenti perdenti posto, vanno su scuola e hanno diritto al rientro

Confermata, con la proroga all’anno scolastico 2018/2019 del CCNI mobilità dell’11 aprile 2017, la sostanziale modifica del comma 73 della legge 107/2015.I docenti perdenti posto continuano ad essere tutelati.

COSA PREVEDEVA IL COMMA 73 DELLA LEGGE 107/2015?

La legge 107/2015 al comma 73 dell’art.1 prevedeva che a partire dal 2016/2017 la mobilità dei docenti si sarebbe dovuta fare solo su ambiti territoriali con conseguente chiamata diretta di questi docenti dai dirigenti scolastici delle scuole dell’ambito. Questo comma 73 non solo avrebbe dovuto riguardare i docenti che chiedevano mobilità volontaria, ma anche i docenti perdenti posto e quindi trasferiti d’ufficio. Precisamente la parte conclusiva del suddetto comma 73 disponeva: “Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la   mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”.

COSA PREVEDE INVECE IL CONTRATTO DELLA MOBILITA’ 2018/2019

Il contratto della mobilità 2018/2019, che nasce come proroga transitoria del CCNI mobilità 2017/2018, introduce nuovamente i codici delle singole scuole nelle preferenze della mobilità. Il personale docente soprannumerario non viene più assegnato agli ambiti territoriali, ma potrà, come tutto il personale che presenta domanda volontaria, scegliere volontariamente un massimo di 5 preferenze di scuola. I docenti, anche quelli dichiarati perdenti posto, se lo desiderassero potrebbero scegliere, oltre le 5 scuole, altre preferenze, fino a un totale di massimo 15, tra ambiti territoriali e, nel caso di domanda interprovinciale, province. Quindi con questa norma contrattuale, che è già stata applicata, il comma 73 della legge 107/2015 è stato fortemente modificato a favore della titolarità di scuola, contro la titolarità su ambito e la chiamata diretta. Inoltre è importante ricordare che il personale docente individuato come soprannumerario mantiene la possibilità di decidere se fare domanda di trasferimento condizionata oppure non condizionata. Nel primo caso avrebbe il diritto di precedenza per il rientro nella scuola da dove è stato individuato perdente posto, per otto (se presenti ogni anno istanza di mobilità) anni a partire da quello successivo all’individuazione di soprannumerario.
TRASFERIMENTO D’UFFICIO PER I DOCENTI PERDENTI POSTO

Se il docente che fa domanda di trasferimento volontaria, senza che sia perdente posto, non verrà soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse, permarrà nella situazione di attuale titolarità. Se invece il docente è soprannumerario e non presenta domanda di mobilità o, pur presentandola, non viene soddisfatto nelle sue preferenze, allora verrà trasferito d’ufficio.

Quali sono le modalità del trasferimento d’ufficio per i perdenti posto?

Nei confronti dei docenti i quali – rispetto all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi – risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d’ufficio.

L’assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d’ufficio ottenuto nell’ambito di titolarità o in un ambito viciniore della provincia, avviene secondo l’ordine di prossimità delle scuole sede di organico all’interno dell’ambito a partire dalla prima scuola riportata nell’elenco delle scuole dell’ambito.

 I trasferimenti d’ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione: In scuole dell’ambito di titolarità; Poi in scuole di ambiti viciniori secondo la tabella di viciniorietà; Successivamente sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà; Per ogni ambito lo scorrimento delle scuole per l’assegnazione delle cattedre avviene tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne. Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto con le medesime modalità, prima nella scuola di titolarità, poi in scuole dell’ambito di titolarità e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale ambito, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.

Lucio Ficara

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