Dopo le decisioni del Tribunale di Roma e del Tribunale di Torino, arriva la conferma dalla Corte di Appello di Roma, che in una recente sentenza del 14.01.16, ha integralmente accolto l’appello di una docente precaria all’estero alla quale il Tribunale di Roma aveva negato il riconoscimento integrale dell’assegno di sede.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accogliendo tutte le argomentazioni difensive, ha accertato e dichiarato il diritto dell’appellante al riconoscimento dell’assegno di sede previsto dall’art. 658 del D. Lgs. n. 297/94 e, successive modificazioni, in misura integrale al servizio prestato ed alla sede di servizio e, per l’effetto ha condannato il Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro p.t., al pagamento della complessiva somma di € 47.166,40 .
La pronuncia rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, sottolinea il legale della docente uscita vincitrice, Domenico Naso, che conferma le decisioni dei Tribunali e riconosce quello che da sempre è stato sostenuto, ossia che non vi sono ragioni obiettive per una disparità di trattamento fra i docenti precari e a tempo indeterminato sul diritto a percepire integralmente l’assegno di sede. Queste decisioni aprono la strada al riconoscimento dei diritti di tutti quei docenti precari che nel corso degli ultimi anni hanno svolto incarico all’estero ed hanno percepito solo una percentuale dell’assegno di sede.
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