Come ogni anno il 30 giugno è un giorno non molto felice per i docenti precari, quantomeno per gli insegnanti che hanno stipulato un contratto fino al 30 giugno. Questi docenti, da adesso, non verranno più stipendiati, diversamente dai loro colleghi di ruolo.
Prima di spiegare cosa serve e chi può inviare la domanda di disoccupazione NaspI, i docenti precari inseriti in graduatorie per l’insegnamento possono però impiegare il loro tempo in modo produttivo: infatti, a breve si potranno aggiornare le graduatorie di istituto di II e III fascia (che prevede anche nuovi inserimenti), momento ideale per aggiornare i propri titoli e il proprio punteggio nelle graduatorie in cui si è inseriti.
Dato che, come abbiamo visto, sono previste almeno 85 mila cattedre vacanti, è chiaro che i supplenti il prossimo anno avranno ancora molte occasioni per lavorare.
Una volta scaduto il contratto, il docente precario può però chiedere l’indennità di disoccupazione NaspI, una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015.
Si tratta di una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2016.
Possono richiedere la domanda disoccupazione NASpl i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
L’indennità NASpI viene corrisposta mensilmente e per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La NASpl viene corrisposta mensilmente per un massimo di 24 mesi ovvero per il numero delle settimane pari alla metà delle settimane contributive lavorate degli ultimi 4 anni; dal calcolo sono esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo alle prestazioni di disoccupazione.
La misura della prestazione è quantificata, come riporta la circolare 94 del 12/5/2015,
Tuttavia, l’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).
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