Precari

Docenti precari, contratto scaduto: cosa fare adesso?

Come ogni anno il 30 giugno è un giorno non molto felice per i docenti precari, quantomeno per gli insegnanti che hanno stipulato un contratto fino al 30 giugno. Questi docenti, da adesso, non verranno più stipendiati, diversamente dai loro colleghi di ruolo.

Nel frattempo cosa possono fare i precari delle graduatorie?

Prima di spiegare cosa serve e chi può inviare la domanda di disoccupazione NaspI, i docenti precari inseriti in graduatorie per l’insegnamento possono però impiegare il loro tempo in modo produttivo: infatti, a breve si potranno aggiornare le graduatorie di istituto di II e III fascia (che prevede anche nuovi inserimenti), momento ideale per aggiornare i propri titoli e il proprio punteggio nelle graduatorie in cui si è inseriti.

Dato che, come abbiamo visto, sono previste almeno 85 mila cattedre vacanti, è chiaro che i supplenti il prossimo anno avranno ancora molte occasioni per lavorare.

Supplenze al 30 giugno: cosa succede dopo?

Una volta scaduto il contratto, il docente precario può però chiedere l’indennità di disoccupazione NaspI, una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015.

Si tratta di una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2016.

Domanda disoccupazione Naspi scuola 2020: i supplenti possono richiederla

Possono richiedere la domanda disoccupazione NASpl i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

  • i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro (quindi non si sono licenziati) e si trovano in condizione di disoccupazione
  • chi presenta dichiarazione di disponibilità al lavoro presso l’INPS o il Centro per l’impiego territoriale competente
  • chi firma il patto per la ricerca attiva del lavoro
  • chi ha almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la domanda di accesso all’indennità
  • i soggetti che hanno almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la disoccupazione

L’indennità NASpI viene corrisposta mensilmente e per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Quanto dura l’indennità NaspI?

La NASpl viene corrisposta mensilmente per un massimo di 24 mesi ovvero per il numero delle settimane pari alla metà delle settimane contributive lavorate degli ultimi 4 anni; dal calcolo sono esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo alle prestazioni di disoccupazione.

La misura della prestazione è quantificata, come riporta la circolare  94 del 12/5/2015,

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00);
  • al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l’anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

Tuttavia, l’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).

TUTTO SULLA NASPI

 

Fabrizio De Angelis

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