Se un docente precario viene ricoverato in ospedale ha diritto al trattamento di malattia?
La risposta affermativa a questa domanda sembrerebbe ovvia, ma in realtà le cose non stanno esattamente così.
In effetti, le disposizioni del CCNL sul punto non sono affatto chiare.
Secondo l’art. 17 del CCNL 2006/09, per le assenze dovute a ricovero ospedaliero e alla successiva convalescenza spetta l’intera retribuzione (dunque senza la decurtazione del salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia – in pratica 5,82 euro lorde giornaliere).
Inoltre, qualora il ricovero sia collegato a gravi patologie, i giorni di assenza sono esclusi dal periodo di comporto, vale a direquel periodo di assenza oltre il quale il dipendente potrebbe anche essere licenziato.
Secondo l’art. 19 del CCNL 2006/09, al personale precario si applicano, le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”, con la precisazione di un diverso trattamento economico per le assenze oltre il primo mese.
Infatti a tale personale spetta:
a) l’intera retribuzione per il primo mese di assenza;
b) il 50% della retribuzione nel secondo e terzo mese;
c) nessuna retribuzione per gli ulteriori periodi, ma solo il diritto alla conservazione del posto, per un periodo complessivo di 9 mesi in un triennio.
Nessuna disposizione specifica è rinvenibile in caso di ricovero ospedaliero per il personale assunto con contratto a tempo determinato.
Se è indubbio che durante tale periodo il dipendente avrà diritto al trattamento economico previsto per le assenze per malattia, ci si chiede se tali assenze vadano calcolate o meno ai fini del periodo di comporto.
Facciamo il caso di un docente che subisca un intervento chirurgico perché si è rotta una gamba o a causa di una grave malattia, come un tumore.
Con ogni probabilità, difficilmente potrà riprendere servizio in un mese (anzi, l’assenza potrebbe protrarsi anche per svariati mesi).
Non essendo espressamente prevista l’esclusione delle assenze dovute al ricovero ospedaliero e alla convalescenza, lo sfortunato dipendente verrebbe anche privato (dapprima in parte, poi completamente) della retribuzione.
La Clausola 4, dell’Accordo Quadro europeo sul contratto a tempo determinato dispone:
“Principio di non discriminazione.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Secondo la Corte Europea, tale clausola vieta la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ancorchè la medesima sia prevista da disposizioni legislative, regolamentari di uno stato membro o da contratti collettivi.
Com’è noto, l’art. 32 della Costituzione “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività”.
Inoltre, gli articoli 2 e 3 stabiliscono il principio di uguaglianza e l’inderogabilità dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.
D’altra parte, la malattia (o la disgrazia) non fa alcuna differenza tra personale di ruolo e personale precario.
Sarebbe dunque possibile – attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata – riconoscere al docente precario ricoverato in ospedale lo stesso trattamento economico previsto per il personale di ruolo, applicando la regola generale fissata dall’art. 19 del CCNL, che non esclude espressamente tale possibilità.
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