Alla vigilia di Ferragosto, ormai meno di un mese dalla ripresa delle lezioni, il ministero dell’Istruzione invia ai dirigenti scolastici le indicazioni per organizzare l’avvio del nuovo anno: le linee da intraprendere sono contenute in una Nota tecnica, la n. 1237 firmata dal capo dipartimento Stefano Versari, nella quale si dà conto principalmente del decreto-legge n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, ma in via indiretta anche del Protocollo sulla sicurezza firmato nella notte, con la contrarietà formale di Anp, Gilda e Anief.
Tra le indicazioni del dicastero di Viale Trastevere figura anche quella su cosa fare con docenti e Ata che non presenteranno il green pass riguardante il Covid-19. Dopo avere rimarcato l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della certificazione verde, oltre che la situazione di “assenza ingiustificata” per chi ne è sprovvisto, il Ministero si sofferma sul comma 2 del Dl 111, il quale stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. La sospensione, è bene ricordarlo, andrebbe a costituire uno stop anche all’anzianità di servizio e ai contributi previdenziali.
Inoltre, il Ministero ha sottolinea che “per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato”.
I contratti di supplenza (che potranno contare sui 358 milioni di euro previsti dallo stesso decreto che introduce il green pass), quindi, contrariamente a quanto previsto dell’ultimo contratto collettivo di lavoro, non potranno indicare la data di conclusione del servizio a tempo indeterminato. Si andrebbe a configurare, dunque, una sorta di contratto a termine che potrebbe durare un solo giorno come un mese.
“Circa la durata dei contratti di supplenza – spiega ancora il Ministero – , si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde”.
La Nota Tecnica del ministero dell’Istruzione fornisce anche altri chiarimenti, in particolare sulle attività didattiche in presenza, con i dispositivi di prevenzione da adottare e le relative misure di sicurezza, inclusa la necessità di garantire “la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” tra gli studenti e di due metri dai docenti.
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