La legge consente al dirigente scolastico di costituirsi uno staff di direzione per essere coadiuvato nell’organizzazione del lavoro. Tali docenti non hanno “poteri” di natura gerarchica rispetto agli altri docenti, per cui non è da considerarsi legittimo un qualsiasi intervento fatto da questi docenti nei confronti dei loro colleghi. Non può esistere, per esempio, che un componente dello Staff faccia un richiamo verbale o scritto nei confronti di un docente.
È utile sapere che con la legge 107/2015, precisamente ai sensi dell’art.1 comma 83, il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica.
Bisogna anche aggiungere che dall’attuazione delle disposizioni del suddetto comma 83, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto suddetto e ai sensi della lettera f) dell’art.88 comma 2 del CCNL scuola,i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art.33 del presente CCNL.
In buona sostanza è vero che il Ds può crearsi lo staff di direzione fino ad un massimo di 10 docenti per un Collegio composto da 100 insegnanti, ma è altrettanto vero che solo due di loro potranno essere pagati con il fondo d’Istituto per un numero di ore stabilito in sede di contrattazione. Oltre ai due collaboratori del dirigente scolastico, possono fare parte dello staff anche i direttori di dipartimento, le funzioni strumentali, ma questi saranno retribuiti per le funzioni che svolgono e non per essere componenti dello staff.
I docenti dello staff di direzione possono essere delegati per svolgere attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica, in nessun caso possono assumere funzioni dirigenziali, fare ordini di servizio o richiamare i docenti per presunte infrazioni. L’azione di delega del docente collaboratore del Ds o appartenente allo staff, si deve limitare allo svolgimento di compiti di natura organizzativa o didattica, senza mai travalicare il ruolo giuridico di docente.
In quei casi dove un componente dello staff di direzione tenta di relazionarsi con un altro docente, tentando di prevaricarlo o tentando di rimproverarlo, allora si tratta di una evidente relazione sbagliata che travalica il giusto confronto e la legittimità del ruolo giuridico.
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