I dirigenti scolastici avranno disposizione una modalità elettronica per verificare l’avvenuto rilascio del green pass, relativo al Covid-19, tra il personale scolastico: lo si legge nella Nota n. 1237, nella quale si dà attuazione del decreto-legge n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, ma in via indiretta anche del Protocollo sulla sicurezza firmato nella notte, con la contrarietà formale di Anp, Gilda e Anief.
Tra le indicazioni del dicastero di Viale Trastevere figura anche quella su cosa fare con docenti e Ata che non presenteranno il green pass. Dopo avere rimarcato l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della certificazione verde, oltre che la situazione di “assenza ingiustificata” per chi ne è sprovvisto, il Ministero al punto 5 si sofferma sul “controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”.
Ebbene, il capo dipartimento Stefano Versari spiega che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio”.
Detto che la verifica “può essere formalmente delegata” dal preside “a personale della scuola”, il dicastero dell’Istruzione comunica che metterà a loro disposizione una “applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni”: il dispositivi elettronico sarà reso “disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale”.
Mentre, come del resto indicato dal Garante della Privacy, “non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita”.
Per il Ministero è “sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato”.
Ma cosa accadrà in caso di riscontro di un lavoratore sprovvisto di certificazione “verde”? Oltre alla sospensione dal servizio, partire dal quinto giorno, è prevista pure una sanzione amministrativa: sempre i dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione” applicheranno una “sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”.
Il Ministero specifica che “alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro, si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione”.
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