Entro il 31 marzo 2024 le scuole pubblicheranno o hanno già pubblicato le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto. Nel frattempo le scuole hanno già presentato, tramite sistema informatizzato, l’organico dell’autonomia 2024/2025. Si ricorda che gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero, proprio in funzione della mobilità docenti, saranno chiusi entro il 23 aprile 2024. Nelle prime due settimane di aprile, dal 2 al 13 aprile, arriveranno le comunicazioni per i docenti individuati soprannumerari e a quel punto, entro i 5 giorni successivi alla notifica di soprannumerarietà, il docente avrà il tempo per presentare istanza cartacea di trasferimento come docente soprannumerario.
Infanzia e primaria perdenti posto
La domanda di mobilità per perdenti posto si presenta, come suddetto, entro i cinque giorni successivi all’individuazione del docente soprannumerario. A tale proposito è utile sapere che per la scuola dell’infanzia e primaria ai sensi dell’art.19 comma 5 del CCNI mobilità 2022/2025 è specificato che i docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda cartacea inviata come perdente posto sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo.
Bisogna sapere che tra le opzioni possibili del perdente posto che non vuole condizionare la domanda (ovvero non vuole permanere nella scuola di attuale titolarità) e che aveva già presentato istanza di mobilità telematica entro il 16 marzo 2024, c’è quella di non presentare nessuna domanda e comunicare all’ufficio scolastico solamente il punteggio della graduatoria di Istituto e la risposta si alla domanda di volere partecipare al movimento anche qualora decadessero le condizioni di soprannumerarietà. In tal modo resterebbe valida la domanda già presentata entro il 16 marzo, con la sola aggiunta del punteggio per la mobilità d’ufficio ( punteggio della graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto) e il non condizionamento della domanda.
Perdenti posto scuola secondaria
Le stesse norme valgono anche per la scuola secondaria di I e II grado, infatti ai sensi dell’art.21 comma 10 del CCNI mobilità 2022/2025, è specificato che i dirigenti scolastici notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all’O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza.
Anche per la scuola secondaria di I e II grado, come accade per infanzia e primaria, bisogna sapere che tra le opzioni possibili del perdente posto che non vuole condizionare la domanda (ovvero non vuole permanere nella scuola di attuale titolarità) e che aveva già presentato istanza di mobilità telematica entro il 16 marzo 2024, c’è quella di non presentare nessuna domanda e comunicare all’ufficio scolastico solamente il punteggio della graduatoria di Istituto e la risposta si alla domanda di volere partecipare al movimento anche qualora decadessero le condizioni di soprannumerarietà. In tal modo resterebbe valida la domanda già presentata entro il 16 marzo con la sola aggiunta del punteggio per la mobilità d’ufficio ( punteggio della graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto) e il non condizionamento della domanda.