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Docenti soprannumerari, si riaprono i tempi per fare domanda di mobilità

È tempo di notifiche dei docenti soprannumerari. Stanno arrivando in questi giorni, da parte dei vari ATP di Italia, le notifiche per i docenti perdenti posto chiamati a produrre domanda di mobilità perché in organico dell’autonomia non c’è più, a partire dall’1/09/2019, la cattedra per mantenere la titolarità nella scuola per il 2019/2020.

Docenti soprannumerari primaria e infanzia

La domanda di mobilità per perdenti posto si presenta entro i cinque giorni successivi all’individuazione del docente soprannumerario. A tale proposito è utile sapere che per la scuola dell’infanzia e primaria ai sensi dell’art.19, comma 5, del CCNI mobilità 2019/2020 è specificato che i docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo.

Docenti soprannumerari scuola secondaria

Le stesse norme valgono anche per la scuola secondaria di I e II grado, infatti ai sensi dell’art.21, comma 10, del CCNI mobilità 2019/2020, i dirigenti scolastici affiggono all’albo la comunicazione dell’ufficio territorialmente competente contenente l’indicazione della nuova dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all’O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza.

Tempi e modalità domanda come soprannumerari

Per quanto suddetto, all’atto della notifica dello stato di soprannumero del docente, lo stesso, per i 5 giorni successivi, può presentare domanda di mobilità, redatta sul modello cartaceo, come docente soprannumerario. Tale docente, qualora abbia interesse a permanere nella scuola di titolarità, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. Invece il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. È importante sapere che alla luce di quanto previsto dall’art. 13 punto II del CCNI mobilità, chi risponde affermativamente alla richiesta di volersi muovere anche se si creasse la disponibilità del posto perso all’interno della scuola di titolarità, perde sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio. Il perdente posto potrebbe anche decidere di non presentare domanda di mobilità. In tal caso, se si determina, a seguito dei movimenti, la cattedra persa, il docente verrà reintegrato d’ufficio, se invece non si ridetermina il posto perso, allora il docente verrà trasferito d’ufficio nella prima scuola disponibile più vicina a quella di ex titolarità.

Lucio Ficara

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