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Docenti sostegno, utilizzati impropriamente per fare supplenze

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Se l’alunno disabile è presente a scuola, bisogna sapere che non è legittimo sottrarre il docente di sostegno dalla classe per assegnargli una supplenza.

Purtroppo questa pratica è troppo diffusa, infatti si è manifestato più volte il problema che i docenti di sostegno si lamentino del fatto di essere sottratti dalle loro classi, durante le loro ore di servizio e in presenza dell’alunno disabile, per andare in altra classe a fare una supplenza.

Capita anche che il docente di sostegno sia utilizzato, nel suo orario di servizio, e alla presenza del suo studente, per fare supplenza nella sua stessa classe a cui è stata accorpata altra classe senza nessuna compresenza. Si tratta di procedure illegittime a cui il docente di sostegno dovrebbe rifiutarsi o pretendere un ordine di servizio scritto e firmato dal dirigente scolastico.

 In alcune scuole, ci viene raccontato, se l’alunno disabile è assente e non ci sono docenti assenti da sostituire, la scuola decide di modificare il giorno libero del docente di sostegno. Quindi il docente di sostegno viene mandato a casa e utilizzato per fare supplenze nel giorno che invece avrebbero avuto libero.

Anche questo modo di utilizzare i docenti a piacimento è del tutto illegittimo. C’è un orario scolastico settimanale convalidato dal dirigente scolastico da rispettare, questo modo di utilizzare i docenti non può essere imposto da nessuno.

È utile ricordare che esistono numerose sentenze della Corte Costituzionale, in cui viene sottolineato il principio del diritto all’istruzione e alla formazione degli alunni disabili. Da tali sentenze si configura diritto soggettivo per cui, utilizzare il docente di sostegno in attività di sostituzione del docente di materie curriculare, in orario contemporaneo nella classe dove entrambi prestano servizio, è illegittimo. Un utilizzo del docente di sostegno del tipo suddetto è illegittimo per effetto del combinato disposto del d.lgs. 297/94 artt. 127, 312 e seguenti, del CCNL scuola e dell’art.13 comma 6 della legge 104/92.

Anche il Miur, attraverso le Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con la nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 ha specificato che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto“.

Inoltre c’è un’altra nota Miur prot. n. 9839 dell’8 novembre 2010 in cui viene chiarito che con l’alunno disabile, oltre il docente curricolare, ci deve essere contemporaneamente il docente di sostegno, così come disposto dall’orario scolastico. Nella suddetta nota si fanno esempi espliciti di come provvedere alla sostituzione del personale docente assente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dal comma 5 e 6 dell’art. 28 del CCNL scuola 20006/2009, e, in subordine, mediante l’attribuzione ai docenti della scuola, su base volontaria, di ore eccedenti.