Una docente di potenziamento ci chiede se è legittimo il suo utilizzo continuativo e reiterato per fare supplenze in sostituzione dei docenti assenti. Addirittura sostituzioni lunghe anche 20 giorni per docenti che si assentano per una lunga indisponibilità. Forse è cosa utile fare il punto normativo sull’orario di servizio dei docenti e quindi anche dei docenti che ricoprono, integralmente o parzialmente, le ore di potenziamento.
Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata,
previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni con cittadinanza non italiana, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.
L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.
L’orario di servizio suddetto può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o a quelle organizzative di collaborazione con il dirigente scolastico, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015.
È utile specificare che le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto per le attività funzionali all’insegnamento, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 107 del 2015. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di servizio ordinario.
Le attività di potenziamento dovrebbero essere scandite nel PTOF e i docenti assegnati al potenziamento possono essere utilizzati per ricoprire, fuori dalle classi, ruoli tali da coadiuvare il dirigente scolastico per attività organizzative specifiche, oppure per ricoprire funzioni di potenziamento dell’offerta formativa in specifiche classi o anche per classi aperte. Quello che è certo che il docente di potenziamento dovrebbe fare supplenza dei docenti assenti solo come extrema ratio e per le ore non programmate nel PTOF. Ma inutile dire che purtroppo esistono scuole che nei loro PTOF non programmano i progetti del PTOF sulla base delle ore di potenziamento assegnate.
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