Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e che la retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime. Per l’interruzione delle vacanze natalizie va precisato quanto segue.
Nel caso in cui un docente inserito nella graduatoria per le supplenze in un’istituzione scolastica abbia ricevuto una supplenza il cui termine coincide con l’inizio delle vacanze natalizie, ha diritto alla riconferma all’inizio delle lezioni, qualora il titolare non dovesse rientrare in servizio. L’insegnante supplente per il periodo delle vacanze natalizie non ha diritto ad alcuna retribuzione.
L’insegnante che abbia ricevuto un contratto a tempo determinato per la sostituzione di un docente assente per un periodo che va da sette giorni prima dell’inizio delle vacanze natalizie a sette giorni dopo la ripresa delle lezioni, è in servizio a tutti gli effetti con la spettanza economica del periodo d’interruzione delle lezioni.
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