Il Governo Draghi e il Ministro dell’Istruzione Bianchi non sono riusciti, prima dello scioglimento delle Camere e dell’indizione di nuove elezioni, a rinnovare il contratto scuola del triennio 2019-2021. Si tratta ormai di un contratto scaduto da 44 mesi, tanto che da 8 mesi sarebbe già dovuto essere in vigore il CCNL scuola 2022-2024.
Il contratto scuola non solo è scaduto da 44 mesi, ma non esistono prospettive future per un rinnovo contrattuale nei prossimi mesi. Il CCNL scuola 2019-2021, vista l’attuale situazione politica che ha portato l’Italia ad elezioni anticipate, non vedrà la luce prima del gennaio 2023.
Fino all’insediamento di un nuovo Governo, probabilmente non prima di ottobre 2022, non ci saranno margini di arrivare ad un accordo per il rinnovo del contratto scuola. Bisognerà capire se il nuovo Governo che subentrerà all’attuale compagine guidata da Mario Draghi, sarà disposto a mettere, nella legge di bilancio 2023, le opportune risorse economiche per il rinnovo del contratto scuola.
Attualmente le risorse disponibili per il rinnovo contrattuale sono state definite progressivamente attraverso tre leggi di bilancio e l’entità complessiva dello stanziamento per tutto il settore assomma a poco più di 2 miliardi di euro. In buona sostanza per il comparto scuola si calcola un aumento del 3,78%, ovvero poco più di 87 euro lordi medi mensili. Bisogna ricordare che tale cifra è al netto dell’elemento perequativo che comunque verrà confermato e inglobato in busta paga per chi già ne beneficia. Per garantire un vero contratto a tre cifre, come più volte promesso, c’è la necessità di trovare nuove risorse economiche nella prossima legge di bilancio.
Non solo il Ministro Bianchi non è riuscito a chiudere il rinnovo del contratto scuola, ma dall’altro canto, ha imposto, ai docenti non specializzati sul sostegno e con un alunno disabile in classe, di svolgere almeno 25 ore di formazione obbligatoria sull’inclusione.
Con la legge di bilancio 2021, al comma 961, si introduce la formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Tale formazione è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma.
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