Una docente precaria con un contratto a tempo determinato da parte del dirigente scolastico fino a sabato 21 dicembre 2024, per la supplenza breve e saltuaria in sostituzione di un docente titolare, ci chiede se il suo contratto, in caso il docente titolare dovesse continuare a permanere assente anche alla ripresa delle attività didattiche, fissate al giorno 7 gennaio 2025, potesse essere continuativo per l’intero periodo delle vacanze sia dal punto di vista giuridico e anche da quello economico.
È utile ricordare che l’art. 40 del Ccnl scuola 2006/2009 è ancora vigente perché non modificato dal CCNL scuola 2016-2018 e non modificato nemmeno dal CCNL scuola 2019-2021. In tale norma contrattuale si disciplina, in modo esaustivo, il rapporto di lavoro del supplente assunto a tempo determinato.
Nei casi di assunzione di un supplente in sostituzione di personale docente assente, è evidenziato nel comma 3 dell’art.40 del CCNL scuola 2006/2009, che qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.
Rileva esclusivamente a tal fine l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. In questo comma 3 si specifica anche che le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.
Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile. In buona sostanza un docente supplente che è stato assunto almeno sette giorni prima dell’inizio delle vacanze natalizie, per cui il titolare non rientrerà in servizio prima dei sette giorni successivi al termine delle stesse vacanze, dà diritto al supplente di essere retribuito anche per tutte le vacanze natalizie. Nel caso specifico della docente supplente che ha posto la domanda alla nostra testata giornalistica, possiamo affermare che se il docente titolare fosse assente dal 15 dicembre 2024 al 13 gennaio 2025 in un’unica soluzione, senza avere ripreso servizio per almeno un giorno, il supplente dovrà ricevere la retribuizione anche per il periodo delle vacanze natalizie. Tale periodo vale oltre che economicamente anche giuridicamente, per esempio per il punteggio di servizio.
Il problema che riguarda l’eventuale perdita delle vacanze da parte del supplente breve e saltuario, riguarda il caso in cui il docente titolare assente fino al 21 dicembre 2024, dovesse riprendere servizio durante le vacanze e quindi dovesse interrompere l’unicità di soluzione della sua assenza. In tal caso anche se il docente titolare dovesse continuare la sua assenza a partire dal 7 gennaio 2025 avrebbe causato l’interruzione contrattuale da parte del docente supplente, che godrebbe solo del diritto di conferma della supplenza precedentemente conclusa il 21 dicembre 2024, ma con evidente perdita giuridica ed economica dei giorni di servizio compresi tra il 22 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025.
Nell’Ordinanza Ministeriale 88 del 16 maggio 2024, all’art.13, commi 11 e 12 è scritto: “Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.
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