Quando il supplente ha un contratto fino al termine delle lezioni, a prescindere dalla tipologia di tale contratto, se il titolare non rientra in servizio ha sempre diritto a fare gli scrutini ed eventualmente gli esami di Stato. Sarebbe un grave errore non prorogare la loro supplenza per scrutini e gli esami.
Bisogna specificare che i contratti dei docenti supplenti fino al termine delle lezioni, possono derivare da proroghe o conferme contrattuali oppure, come potrebbe capitare, da supplenze attribuite dalla scuola per posti che si sono resi disponibili dopo il 31 dicembre.
Nel caso delle proroghe o conferme contrattuali, il supplente ha un certo numero di contratti che vengono rinnovati senza operare scorrimento di graduatoria, in quanto il titolare continua ad assentarsi senza riprendere il servizio.
In ogni caso bisogna sapere che il docente supplente che arriva con un contratto “fino al termine delle lezioni” ha sempre diritto ad un contratto per gli scrutini e gli eventuali esami.
In alcuni casi può avere la proroga, in altri il contratto viene stipulato per i giorni necessari allo svolgimento degli adempimenti relativi a scrutini ed esami.
Ci sono delle supplenze che rientrano nella norma contrattuale dell’art. 37 del CCNL/2007, ovvero si tratta di supplenze in cui il titolare rientra dopo il 30 aprile avendo accumulato un’assenza continuativa di almeno 90 giorni per le classi terminali e 150 giorni per le classi intermedie, in tal caso, al fine di garantire la continuità didattica, il docente supplente è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.
Al docente supplente che rientra nel caso suddetto dell’art. 37 delCCNL scuola deve essere applicata la proroga della supplenza che decorre dal giorno successivo a quello del “termine delle lezioni” fino all’ultimo giorno di scrutinio, senza interruzioni.
Se il supplente dovesse insegnare in una classe terza della secondaria di I grado, il contratto dovrà essere prorogato fino all’ultimo giorno degli esami di Stato.
Se invece la supplenza non rientra nella specie prevista dall’art.37 del CCNL scuola, bisogna specificare che al docente supplente che arriva al termine delle lezioni dovrà essere fatto uno specifico contratto per i giorni strettamente necessari per gli scrutini ed esami. In questo caso non dovrà quindi essere predisposta una proroga contrattuale. Per gli esami di Stato il contratto deve comprende l’intero periodo che val primo all’ultimo giorno di attività della Commissione.
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