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Docenti supplenti: quali diritti per chi aspetta un figlio?

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La docente precaria (supplente annuale o temporanea) aspetta un bambino: quali diritti ha?

La legge sulla maternità si applica a tutte le lavoratrici

Cerchiamo di sintetizzare al massimo e chariamo subito che la legge di tutela dela maternità (comprese le unioni civili) si applica anche alle supplenti annuali e temporanee.
La supplente, che ha ha necessità di esami prenatali, accertamenti clinici e visite specialistiche, ha diritto a permessi retribuiti, se le visite devono essere svolte in orario di lavoro (D.lvo 151/2001 art.14).
I permessi spettano di diritto, non devono essere recuperati, non comportano una decurtazione economica e sono considerati servizio a tutti gli effetti ai fini del punteggio.
La supplente deve astenersi 2 mesi prima della data presunta del parto e, in caso di gravi complicanze della gestazione con documentazione ASL (che rilascia ricevuta), in qualsiasi periodo precedente la data presunta del parto.
Si astiene anche nel periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto e poi nei 3 mesi successivi. Questo periodo detto astensione obbligatoria (a.o.) può essere fruito anche ad un mese dal parto e per i 4 mesi successivi, ma in questo caso un medico specialista dell’ASL deve accertare che questo non sia di pregiudizio né alla madre né al bambino.
In caso di parto prematuro (nei primi 2 mesi ante partum) ai 3 mesi post partum vengono aggiunti i giorni ante partum non goduti.

Nel periodo di congedo (a.o.) alla supplente spetta l’intera retribuzione, il periodo ai fini del punteggio é considerato servizio effettivamente prestato anche in caso di proroga o conferma della supplenza; alla supplente spetta anche il completamento d’orario.
La docente precaria che aspetta un bambino, se é in posizione utile per il conferimento della supplenza, ha diritto alla supplenza e se già in a.o.non può assumere servizio in alcun modo.
Nei periodi di a.o.non coperti da nomina, cioè, il termine del contratto avviene durante l’a.o. ovvero il periodo di a.o.avviene dopo il termine del contratto ma entro i 60 giorni successivi, alla supplente spetta l’80% dell’ultima retribuzione.
Il periodo di a.o.non coperto da nomina non fa però maturare alcun punteggio.