Personale

Docenti, tanti carichi di lavoro e ferie di 36 giorni al massimo

Troppo spesso l’opinione pubblica denigra la professione docente e nasce il mito del docente che lavora poco, gode di tre mesi di ferie l’anno, non è licenziabile e prende uno stipendio fin troppo alto rispetto al suo orario di lavoro. In buona sostanza tanti diritti e pochi doveri. Facciamo chiarezza normativa su orario di lavoro e ferie dei docenti.

Normativa sull’orario di lavoro del docente

Le 18 ore di lavoro degli insegnanti della scuola secondaria, che diventano 24 per la scuola primaria e 25 per la scuola dell’infanzia, sono disposte dall’art.28 del CCNL scuola 2006/2009, ma come è ben specificato nell’art.27 del nuovo CCNL scuola 2016/2018 , il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti. Per fare interagire tra loro tutte le competenze del profilo docente è necessario dedicare molto tempo di lavoro prima, durante e dopo lo svolgimento dell’orario in aula con gli studenti.

Tutti gli insegnanti sono impegnati in un quotidiano lavoro di preparazione alle lezioni, di organizzazione al lavoro didattico, di preparazione delle verifiche, di correzione delle stesse, di corsi di formazione e aggiornamento per affinare le metodologie didattiche. Una lezione in classe non si improvvisa all’istante, ma ha un percorso pensato, studiato, approfondito, che costa sacrificio e tempo anche al docente anziano ed esperto. Tra gli articoli del contratto collettivo nazionale della scuola questo importante tempo che gli insegnanti dedicano alle proprie classi è menzionato nell’art.29, dove sono previste anche le 80 ore, suddivise in 40 + 40, di attività collegiali. Si tratta nello specifico di 40 ore di Collegi docenti e rapporti scuola-famiglia e altre 40 ore di Consigli di classe. Inoltre i Consigli di istituto delle singole scuole definiscono, per rendere efficace e possibile il colloquio tra docenti e genitori, altri modi di incontri scuola- famiglia.

Va ricordato che nel CCNL scuola 2016/2018 all’art.28, comma 3, è scritto che il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Un altro carico di lavoro che è obbligatorio per i docenti, così come lo sono gli esami di Stato, è lo svolgere funzioni da Tutor interno dell’Alternanza scuola lavoro, questo ruolo è ordinamentale così come lo è il fare il Segretario verbalizzante o il Presidente di una seduta di un Consiglio di classe. Sono ruoli previsti per legge e come tali, ci vogliono giustificati e oggettivi motivi per rifiutarli.

Normativa riferita alle ferie del docente

Il mito dei tre mesi di ferie l’anno è una falsità che non trova riscontro nella normativa contrattuale. I docenti ai sensi dell’art.13 del CCNL scuola 2006/2009, pienamente vigente ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016/2018, godono di 32 giorni di ferie + i 4 giorni di festività soppresse.

La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, ma se parliamo di dipendenti neo-assunti nella scuola, allora hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie. Solo dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti spettano i 4 giorni di ferie, denominati festività soppresse.

Lucio Ficara

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