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I docenti sono tenuti a vigilare sugli alunni anche se maggiorenni. La sentenza della Cassazione [PDF]

I docenti sono tenuti a vigilare sugli studenti e a impedire che commettano illeciti, a pena di responsabilità. Questo obbligo non cessa nemmeno quando gli alunni diventano maggiorenni.

La vicenda

La sentenza della Cassazione, n.2334, depositata il 31 gennaio e resa nota da Il Sole 24 Ore, interviene sul caso verificato nel 1988, quando gli studenti dell’ultima classe di un istituto d’arte si accingevano ad uscire dalla palestra dopo l’ora di educazione fisica. Accadeva, però, che una studentessa, rovinava per terra inciampando su un tappetino lasciato sul pavimento, riportando delle lesioni.

Da lì è iniziata una lunga querelle giudiziaria.

In primo grado, i giudici riconoscevano la responsabilità dell’insegnante di educazione fisica e del Miur per culpa in vigilando ex articolo 2048 comma 2 del Codice civile, condannando quest’ultimo al risarcimento del danno; in appello, invece, ritenevano responsabili dell’accaduto la stessa studentessa infortunatasi e i suoi compagni di classe maggiorenni, dovendosi ritenere valido l’obbligo di sorveglianza del docente soltanto nei confronti di alunni minorenni.

Nell’ultimo grado di giudizio, invece, la Cassazione dava ragione alla difesa dell’ex alunna, sottolineando l’errata interpretazione dell’articolo 2048 comma 2 c.c. da parte dei giudici di merito, in quanto tale disposizione non farebbe distinzione di età tra allievi e non tutti gli alunni nella V superiore sono già maggiorenni, ragion per cui sussisterebbe la culpa in vigilando dell’insegnante e del Ministero.

I giudici di legittimità condividono in parte questo assunto e cambiano ancora il verdetto, rinviando nuovamente alla corte d’appello.

Il Collegio, nel dispositivo, spiega che “il dovere di sorveglianza sugli alunni non cessa con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, in quanto essi continuano ad essere allievi anche dopo tale momento”.

Dunque, la vigilanza sul comportamento degli studenti non è legata alla minore o maggiore età degli stessi, ma è connessa all’attività di insegnamento.

Nel caso di specie, tali aspetti non sono stati presi in considerazione e, pertanto, dovrà valutarsi se il comportamento degli studenti coinvolti, tutti maggiorenni o prossimi alla maggiore età, debba considerarsi prevedibile, oppure integri il caso fortuito non prevenibile dal docente.

La sentenza

2334

Andrea Carlino

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