Un docente di matematica della scuola secondaria di I grado ci chiede se è corretta la posizione che la sua dirigente gli ha attribuito all’interno della graduatoria di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto. Il docente ci dice di avere fatto domanda di trasferimento volontaria dalla scuola X alla scuola Y della stessa provincia con la precedenza 104/92, ai sensi dell’art.21, ovvero docente con disabilità pari o superiore ai due terzi e con art.3, comma 1 della legge 104/92. Trasferito dall’1 settembre 2022 nella scuola Y è stato messo in coda alla graduatoria di Istituto per la classe di concorso A028, in riferimento all’anno scolastico 2023/2024, con decreto della dirigente scolastica in quanto entrato come titolare della scuola nell’anno scolastico 2022-2023. È corretta questa procedura di inserimento in coda, adottata dalla dirigente scolastica?
Docenti con precedenza 104/92 vanno sempre esclusi dalle graduatorie di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto
Ai sensi dell’art.13, comma 2 del CCNI mobilità 2022-2025, è disposto che i docenti beneficiari della precedenza prevista ai sensi dell’art.21 della legge 104/92, con applicazione art.3, comma 1 della medesima legge, riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). Per entrare nello specifico del docente di matematica trasferito nella scuola Y dall’1 settembre 2022 con precedenza art.21 legge 104/92 e art.3, comma 1 della medesima legge, deve essere escluso dalla graduatoria interna di Istituto per come scritto nell’art.19, comma 11 del CCNI mobilità 2022-2025 e non inserito in coda come fatto con tutti gli altri docenti entrati titolari nella scuola Y l’1 settembre 2022. La norma scritta nel suddetto art.19, comma 11 specifica:
Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organicodell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
I docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.
In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
Trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata entrano a pettine
Nella costituzione delle graduatorie di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto c’è da dire che i docenti tche hanno avuto rasferimento in una scuola X a partire dall’1 settembre, con mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, non vanno accodati alla graduatoria ma vanno inseriti a pettine con il loro effettivo punteggio.