Se un docente è stato trasferito su cattedra interna di una scuola che aveva indicato con codice puntuale o con codice sintetico, non può essere dirottato per decisione del Dirigente scolastico in altre istituzioni scolastiche con codici meccanografici differenti.
Casi di alcune assegnazioni indecenti e illegittime
Il docente X è stato trasferito su cattedra interna nella scuola A, quando si tratta di decidere quale assegnazione dovrà avere, il dirigente scolastico convoca il docente X per conferirgli una cattedra composta di 12 ore nella scuola A e 6 ore nel serale della stessa scuola con codice meccanografico differente. Si tratta di una assegnazione di cattedra indecente ma soprattutto illegittima. Se il docente X ha ricevuto un trasferimento su cattedra interna della scuola A, non può essere assegnato in una cattedra oraria esterna con completamento al corso serale della scuola A con codice meccanografico differente.
Il docente Y ha ottenuto mobilità interprovinciale sulla scuola B su cattedra interna, pur avendo chiesto cattedre orario esterne, la sua mobilità ha dato esito positivo su una cattedra di 18 ore nella sede scolastica B. All’atto dell’assegnazioni dei docenti alle cattedre il Dirigente scolastico assegna al docente Y una cattedra con completamento in altra scuola, mentre assegna la cattedra interna ad un docente arrivato in assegnazione provvisoria. Anche questo tipo di assegnazione della cattedra è illegittima e spudoratamente indecente.
Trasferimenti su scuole con altre sedi
La modalità di assegnazione dei docenti alle cattedre ai posti con titolarità su scuola è disposta dall’art.11 del CCNI mobilità 2019-2022. È utile sapere che il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, all’atto della mobilità, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra (per pensionamento, cessazione, trasferimento in uscita…), sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Pertanto, all’esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l’effettiva tipologia di cattedra interna o esterna. Questa norma ci fa comprendere benissimo che al momento della mobilità è chiaro e trasparente se un docente è stato trasferito su cattedra interna o esterna.
I Dirigenti scolastici non possono, in sede di assegnazione dei docenti ai posti e alle cattedre, modificare la tipologia di trasferimento ottenuto da un qualsiasi docente.
C’è anche il caso di docenti trasferiti su cattedre interne di scuole che hanno più sedi scolastiche ubicate su comuni diversi, ma con medesimo codice meccanografico. In tal caso a decidere quale docente trasferito andrà nella sede X del comune A, piuttosto che nella sede Y del comune B è il criterio del maggiore punteggio nella graduatoria di Istituto. Questa norma è disposta dall’art.3, comma 5, del CCNl scuola 2019-2022 in cui è specificato che i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello della sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.
Blocco triennale se trasferito su scuola
È utile ricordare che ai sensi dell’art.2, comma 2, del CCNI mobilità 2019-2022 esiste il blocco triennale della mobilità per chi è stato soddisfatto nel trasferimento su scuola. La norma dice: “Ai sensi art. 22, comma 4, lett. al) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo”.