Diamo qualche consiglio utile ai docenti che si apprestano a prendere servizio giorno 1° settembre 2016 per l’avvio del nuovo anno scolastico.
Richiesta ricostruzione carriera per neoassunti che hanno superato anno di prova
Dopo il piano straordinario di assunzioni in ruolo dell’anno 2015-2016, con le fasi 0, A, B e C previste ai sensi dei commi 95 e 96 dell’art.1 della legge 107/2015, chi ha superato l’anno di prova ed è quindi stato confermato nel ruolo di appartenenza dal 2016/2017, potrà richiedere la ricostruzione della carriera. È utile sapere che il comma 209 dell’art.1 della legge 107/2015 prevede che le richieste di ricostruzione della carriera vadano presentate nel periodo compreso tra il giorno 1 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno. La domanda di ricostruzione va presentata al Dirigente Scolastico, consta delle dichiarazioni autocertificate ai sensi del DPR 445/2000 di tutti i servizi prestati in scuole statali, con titolo di studio di accesso all’insegnamento, per almeno 180 gg ad anno scolastico (o in alternativa se inferiori ai 180 gg., svolti ininterrottamente dal primo di febbraio fino agli scrutini finali o al termine delle attività didattiche per la scuola dell’infanzia). Anche il servizio di leva o quello civile è valutabile per la ricostruzione della carriera se prestato alla data del 31 gennaio 1987 o negli anni successivi, mentre per gli anni precedenti al 1987 il servizio di leva vale solo se in costanza di servizio. Si ricorda che purtroppo l’anno 2013 non è valutabile per la ricostruzione della carriera perché ancora congelato.
Figura di coordinatore e segretario verbalizzante
Nei primi giorni di settembre in molte scuole si nominano i coordinatori di classe e i segretari verbalizzanti del Consiglio di classe. Il ruolo di coordinatore di classe, che in assenza del dirigente scolastico è delegato a fare il Presidente dello stesso Consiglio, non è una funzione da svolgere obbligatoriamente, ma è soggetta alla libera accettazione dello stesso docente. Invece è obbligatorio, da parte di uno dei docenti del consiglio di classe, ricoprire occasionalmente, in assenza del Ds, la funzione di Presidente del Consiglio di classe. In ogni caso, se il dirigente scolastico è impossibilitato a presiedere un Consiglio di classe, sarà sempre lo stesso Ds a decidere quale dei docenti del Consiglio lo presiederà.Invece la figura del segretario verbalizzante del Consiglio di classe è prevista dalla legge 297 del 1994. Infatti l’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 297/1994 prevede che le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso. Il docente individuato alla verbalizzazione non può, salvo oggettivi impedimenti, rifiutarsi all’espletamento di tale ordine di servizio. Per la regolarità della seduta del Consiglio di classe, la figura del Presidente e quella del segretario sono obbligatorie e, in ogni caso, devono essere sempre distinte.Nell’organizzazione del lavoro di molte scuole, i consigli di classe prevedono già in partenza la figura del coordinatore di classe e la figura del segretario verbalizzante. In particolare la figura del coordinatore, che non è ancora istituzionalizzata come obbligatoria dalla legislazione scolastica, deve essere inserita nel PTOF della scuola e regolarizzata nei suoi compiti e nella sua retribuzione nel contratto d’Istituto.
Ore funzionali all’insegnamento da svolgere a settembre
Qual è l’orario di servizio degli insegnanti nei giorni di settembre prima dell’inizio delle lezioni?
Incominciamo con il dire che le norme che regolano l’orario di servizio dei docenti sono quelle riportate nell’art. 28 e 29 del CCNL scuola 2006-2009. Nelle prime due settimane di settembre, poiché non sono ancora iniziate le lezioni, dovrà essere approvato, nella prima seduta del Collegio dei docenti, un piano delle attività funzionali all’insegnamento ai sensi dell’art.29 comma 3 del suddetto contratto scuola. In questo piano delle attività sono previste tutte le attività collegiali da espletarsi in orari o periodi in cui non ci sono lezioni con gli studenti. Quali sono tutte queste attività? La partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; La partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue. A queste attività bisogna aggiungere, pur sempre all’interno delle 40+40 ore di attività collegiali, anche le attività riferite all’orientamento in uscita degli studenti iscritti alla scuola secondaria di II grado. Queste ultime attività di orientamento sono state introdotte dall’art.8 del decreto legge 104 del 2013 e rappresentano un obbligo istituzionale da fare rientrare nella prestazione di lavoro delle attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale.
Permessi retribuiti
Il comma 2 dell’art. 15 del CCNL della scuola 2006-2009, riferito ai permessi retribuiti dei docenti con contratto a tempo indeterminato, dispone che gli insegnanti hanno diritto, a domanda, nell’anno scolastico, ad usufruire di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Inoltre nello stesso comma viene specificato che, per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, dello stesso contratto scuola, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
Il docente ha anche diritto per la partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; ha diritto a 3 gg per ogni evento luttuoso come la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. Sempre per l’art.15 del CCNL della scuola 2006-2009 al comma 6, il docente ha diritto ai permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 10412 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 32413, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. Il docente ha diritto a 18 mesi di malattia retribuiti, di cui i primi nove mesi al 100%, dal decimo al dodicesimo al 90% e poi fino al diciottesimo mese al 50%. Quindi nel suddetto periodo tutte le assenze per malattia si sommano sia agli effetti della determinazione della durata massima (18 mesi) sia agli effetti della retribuzione. La legge 119/2011 all’art.4 modifica l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 riferito al diritto di fruire del congedo al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Si tratta del congedo dei 24 mesi, retribuiti, esteso anche ai figli che devono prestare assistenza ai genitori in qualità di referenti unici.